CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29402
Tributi – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Mancata allegazione sentenza civile oggetto di registrazione – Nullità dell’atto per difetto di “sufficienza” della motivazione
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che la Associazione professionale denominata “Studio L.C. Dottori commercialisti” propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro 2010;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca omesso esame su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata conoscenza dell’atto posto a base della pretesa tassazione;
che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° I. n. 212/2000 e 52 comma 2 bis DPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR si sarebbe posta consapevolmente in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che avrebbe reputato illegittimo l’avviso di liquidazione indicante solo la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione;
che l’Agenzia non si è costituita
che il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato principio, per il quale la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.. 54 del dl.- 22 giugno 2012, n. 83, conv, in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che, nella specie, la CTR ha ampiamente discusso il profilo della conoscenza della sentenza da registrare, ancorché per giungere a conclusioni differenti da quelle invocate dalla contribuente;
che il secondo motivo è invece fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n.18532 del 10/08/2010);
che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio di merito possono essere compensate, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore Associazione professionale denominata “Studio L.C. Dottori commercialisti”, in euro 500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.