CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29511
Preavviso di fermo amministrativo – Cartelle esattoriali non opposte – Intervenuta prescrizione quinquennale – Scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione – Effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale – Non sussiste
Rilevato che
1. la Corte d’ appello di Roma, pronunciando sull’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/5/2011 da Equitalia sud s.p.a. a M.A., a seguito del mancato pagamento di premi Inail e contributi Inps richiesti con cartelle esattoriali non opposte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede dichiarava prescritti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i contributi previdenziali richiesti con due delle cartelle esattoriali in oggetto;
2. per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, con il quale contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9 lettera b) della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 474 c.p.c.;
3. M.A. e l’Inps hanno resistito con controricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata; l’Inail ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;
4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
2. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto;
3. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del relatore, che il ricorso, manifestamente infondato, vada rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima del richiamato arresto delle Sezioni Unite;
5. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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