Fallimento – Domanda di risarcimento del danno – Azione di responsabilità
In fatto ed in diritto
D.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la domanda del risarcimento del danno proposta dal Fallimento S.S. Scarl a suo carico quale amministratrice della società.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso la D. adduce che per l’azione di responsabilità la curatela fallimentare non ha dimostrato il nesso di causalità tra le violazioni a lei attribuite ed il lamentato danno, né l’entità del danno a lei imputabile ritenendo così di esser esentata da ogni obbligo risarcitorio.
In particolare ritiene non condivisibile la quantificazione effettuata dal Tribunale.
La censura è inammissibile.
La Corte d’Appello ha ritenuto l’impugnazione priva di specificità non contenendo censure all’iter motivazionale del tribunale non adducendo ragioni circa la non imputabilità ad essa del mancato reperimento della documentazione contabile.
Il ricorso non contesta adeguatamente siffatta motivazione non riportando i brani dell’atto di appello con cui avrebbe adeguatamente contestato la pronuncia del tribunale Il motivo è pertanto generico e per il resto sono contiene censure in fatto.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.