CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2018, n. 2980

Beneficio pensionistico – Esposizione ad amianto – Rivalutazione dei contributi versati nel periodo di lavoro ex art. 13, L. n. 257/1992 – Giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso alla consulenza tecnica – Potere discrezionale del giudice del merito

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 17.4.2012, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.M. volta alla rivalutazione, ex art. 13, I. n. 257/1992, dei contributi versati in suo favore nel periodo di lavoro prestato presso A. s.p.a./SIAC s.r.l., in ragione dell’esposizione ad amianto;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B.M., deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 274 e 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello volto a censurare la sentenza di prime cure per essersi fondata sulle dichiarazioni rese dai testi V.D.C. e M.D.M., che egli non aveva indicato fra i propri testi e che erano stati invece assunti a seguito della riunione del presente procedimento con altri otto analoghi, promossi da altrettanti dipendenti di A. s.p.a./SIAC s.r.l.;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che la deposizione resa dal teste E.D.B., unico testimone da lui indicato, non inficiasse l’attendibilità di quella degli anzidetti testi D.C. e D.M., nonostante costoro non avessero avuto, a differenza del teste D.B., conoscenza diretta delle sue mansioni;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 116 e 437 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto inconferenti gli accertamenti peritali acquisiti da altro processo e non averne disposti degli altri, benché richiesta in tal senso; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 13, I. n. 257/1992, 24 e 31, d.lgs. n. 277/1991, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che il compendio probatorio acquisito agli atti non consentisse di ritenere dimostrata l’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto;

che il primo motivo è infondato, essendosi precisato che, sebbene nel litisconsorzio facoltativo improprio le cause riunite conservino la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell’una o nell’altra, tanto non può dirsi per le prove costituende formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione (Cass. n. 19373 del 2017), per le quali l’unico problema che può legittimamente porsi è quello della loro attitudine o meno a supportare in senso affermativo o negativo il thema probandum proprio del giudizio riunito;

che il secondo motivo, ad avviso del Collegio, è invece fondato, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che la deposizione del teste D.B. (debitamente trascritta a pag. 8-9 del ricorso per cassazione) non sarebbe stata idonea a scalfire quelle dei testi D.C. e D.M. senza tuttavia spiegare in alcun modo il perché, e sussistendo dunque un’obiettiva deficienza nell’esteriorizzazione del procedimento logico che ha indotto i giudici, sulla scorta degli elementi acquisiti, a formarsi nel loro convincimento (nel senso spiegato da Cass. n. 2272 del 2007);

che il terzo motivo è inammissibile, tanto nella parte in cui lamenta l’insufficiente esame della CTU da parte della Corte di merito, dal momento che la relazione peritale in questione è stata riportata solo per stralci nel corpo del ricorso per cassazione, né si precisa, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa sarebbe contenuta (cfr. in tal senso Cass. n. 4201 del 2010), quanto nella parte in cui lamenta che la Corte di merito non abbia disposto una consulenza tecnica «per verificare 4 mansioni svolte dal ricorrente nonché l’esposizione all’amianto e la concentrazione di fibre d’amianto nell’ambiente lavorativo e la durata dell’esposizione» (cfr. ricorso, pag. 11), dal momento che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in sede di legittimità, salvo il caso che la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, nel senso che i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati (Cass. n. 4853 del 2007);

che, pertanto, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.