CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2016, n. 22596
Irap – Professionisti – Verifica della sussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità all’imposta
In fatto e in diritto
L’Avvocato P.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza meglio indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP del professionista.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è infondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito-cfr., ex plurimis, Cass. n. 3064/2012.
Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a riconoscere che l’appello dell’Agenzia aveva direttamente riguardato la sentenza impugnata, criticandola sulla base di quanto dedotto nelle difese precedenti.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato con esclusivo riferimento all’omesso esame delle censure relative al deficit di motivazione ed alla sussistenza dei presupposti per le sanzioni applicate al contribuente che la CTR ha totalmente omesso di esaminare, rimanendo assorbita la restante parte della censura concernente l’inammissibilità dell’appello.
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha costantemente ritenuto che a norma del combinato disposto del d lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se cogniamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.- Cass.S.U. n. 9451/2016
Orbene, nel caso di specie la sentenza è errata in diritto per non avere ricondotto il requisito anzidetto alla mera esistenza di compensi fatturati al professionista da studi legali esterni, senza invece verificare l’occasionalità o meno di dette collaborazione e per di più tralasciando di esaminare gli elementi fattuali, decisivi secondo una valutazione ex ante, addotti dal professionista in ordine all’occasionalità delle collaborazioni professionali medesime.
In conclusione, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 17177 depositata il 26 maggio 2022 - I contributi erogati per la formazione professionale di soggetti terzi all’ENFAP in base alla normativa comunitaria e regionale non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23864 - Illegittima la sentenza che afferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta in questione con riferimento, non già alla sussistenza dei presupposti dell'imposta stessa, ma con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16705 - In tema di IRAP, la disponibilità, da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila euro, non è idonea, di per sé sola, a configurare la sussistenza dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9597 - In materia di Irap ricorrono ex se i presupposti per l'applicazione dell'Irap in ipotesi di studio associato senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17177 - I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una…
- Servizio verifica rispetto dell’obbligo vaccinale, per il personale che opera presso le strutture di cui all’articolo 1-bis del decreto legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, da sottoporre a verifica ai sensi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…