CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26332
Tributi – IRAP – Professionisti – Accertamento – Istanza di rimborso – Compensi corrisposti a terzi per le domiciliazioni
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007, lamentando il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la CTR si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che i compensi a terzi sono “verosimilmente” imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) senza indicare le fonti dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza, corredando la decisione impugnata da una motivazione perplessa; con un secondo motivo, l’ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, alla luce delle risultanze processuali, avevano ritenuto non sussistere il requisito “dell’autonoma organizzazione”, quale presupposto d’imposta al quale il ricorrente doveva essere assoggetto, per il fatto che si era avvalso, nell’esercizio della professione forense di “lavoro altrui”, la CTR, infatti, ha ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo di censura è infondato, in quanto, i giudici d’appello, seppur sinteticamente, si sono sforzati di ricostruire la vicenda professionale della contribuente, ai fini Irap, con una motivazione che si pone al di sopra del “minimo costituzionale” così da non incorrere nel vizio di nullità della sentenza, per violazione delle norme di cui alla rubrica.
Il secondo motivo è, altresì, infondato.
Infatti, è insegnamento di questa Corte che “In tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività” (Cass. ord. n. 22695/16), ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni (Cass. n. ord. n. 20088/16), oppure a consulenti esterni (Cass. n. 20610/16), in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini Irap.
Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di compensi a terzi e ha compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che, sulla base della documentazione in atti, gli importi erogati, rapportati all’ammontare dei compensi, erano imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) non indicative di significativo apporto di terzi.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Poiché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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