CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26419
Tributi – Accise – Furto del prodotto ad opera di terzi – Pagamento dell’imposta – Sussiste
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4600/35/2015, depositata il 4 novembre 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della S. V. M. S.r.l. dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva richiesto l’importo di € 903.806,85, di cui € 830.930,36 a titolo di accisa, facendo seguito al rigetto di domanda di sgravio che la società, svolgente attività di depositaria autorizzata di alcole, aveva proposto adducendo il furto ad opera d’ignoti della quantità di prodotto su cui era stato richiesto il pagamento della relativa accisa.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La società intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nonché dell’art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342 in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la pronuncia impugnata avrebbe ritenuto estinta l’obbligazione tributaria, equiparando in toto al caso fortuito il furto ad opera di terzi della merce custodita dal depositario.
Il motivo è manifestamente fondato.
La decisione impugnata si pone, infatti, in contrasto con l’interpretazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nel testo, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio (l’accertamento al quale ha fatto seguito l’avviso di pagamento impugnato fu richiesto dalla stessa società che aveva denunciato il furto ad opera di ignoti nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto 2008) da parte della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo il quale «in materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’art. 59 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale» (cfr. Cass. sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16966; Cass. sez. 5, 20 novembre 2013, n. 25990; Cass. sez. 5, 12 dicembre 2013, n. 27825; Cass. sez. 5, 28 maggio 2007, n. 12428).
In particolare la citata Cass. n. 16966/16 ha chiarito come, anche alla luce del diritto comunitario (combinato disposto degli artt. 6 e 14 della Direttiva 92/12/CEE), nell’interpretazione resane dalla Corte di Giustizia UE), l’abbuono dell’accisa non è previsto in caso di “svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione” ma solo in caso di “ammanchi”, ricorrente cioè solo quando gli ammanchi siano riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto.
Nel caso di specie, che trae origine dal diniego alla richiesta di sgravio, seguito dall’invito al pagamento dell’accisa da parte dell’Amministrazione doganale, essi erano fondati appunto sull’immissione nel mercato della merce oggetto del furto da parte di terzi rimasti ignoti, donde l’erroneità in diritto, alla stregua della giurisprudenza largamente prevalente in materia di questa Corte sopra richiamata, della decisione impugnata, che ha recepito invece pronuncia (Cass. sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24912), rimasta isolata.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione di detta pronuncia.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con pronuncia di rigetto dell’originario ricorso della società.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza a carico della società intimata nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2022, n. 8322 - Accise dovuta sui furto dei prodotti ad opera di terzi presso il deposito fiscale se è mancata la prova di dispersione o distruzione della merce
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12522 - Accise sugli oli minerali - Furto di prodotti petroliferi mediante atti fraudolenti - Il giudicato, formatosi in materia di tributi diretti, non è preclusivo delle questioni concernenti il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 - In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20029 depositata il 13 luglio 2023 - Il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19811 - Va escluso il diritto al rimborso dell'accise nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sia avvenuta la suddetta traslazione può…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…