CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26421
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Inammissibilità dell’appello per vizi di notifica – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – Annullamento avviso di accertamento in via di autotutela
Rilevato che
Con sentenza in data 24 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza n. 7914/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che, avendo la contribuente spedito l’impugnazione tramite il servizio postale universale e non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate appellata, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento attestante la ricezione del gravame da parte dell’agenzia fiscale stessa, ex officio, come doveroso, il gravame medesimo doveva considerarsi e dichiararsi inammissibile.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La ricorrente ha presentato memoria e successivamente depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Considerato che
Con istanza depositata nelle more del presente giudizio la ricorrente ha allegato una comunicazione inviatale via PEC con la quale l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, attesta che l’avviso di accertamento oggetto della lite è stato integralmente annullato in via di autotutela, sicché l’Ente impositore lo considera privo di effetto e perciò espressamente dichiarando non dovute le somme richieste con tale atto impositivo.
Conseguentemente la ricorrente chiede che venga dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
L’istanza è fondata e va pertanto accolta.
Va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017, Rv. 643803 — 01; conforme Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011, Rv. 619044 — 01 ed analogamente SU, Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008).
Applicandosi -in via assorbente di ogni altra questione processuale- il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, la sentenza impugnata va cassata (senza rinvio), a causa della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante l’esito del processo le spese correlative possono essere compensate.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e compensa le spese processuali.
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