Tributi – IRAP – Avviso di accertamento – Emesso a seguito di invio di documentazione richiesta con questionario
Fatti di causa
1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dello studio associato, indicato in intestazione, dell’avviso di accertamento portante IRAP relativa all’anno di imposta 2004, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe – rigettava l’appello proposto dallo Studio avverso la decisione della C.T.P. anche essa sfavorevole. In particolare, il Giudice di appello confermava la bontà dell’accertamento, emesso a seguito di invio di documentazione richiesta con questionario, non essendo, tra l’altro, applicabile alla fattispecie l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
2. Avverso la sentenza propone ricorso, su tre motivi, il contribuente.
3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere la Commissione regionale omesso di pronunciare sull’eccepita violazione dell’art. 32, comma 1, n.4 del d.p.r.n.600 del 1973, essendo state richieste, attraverso l’illegittimo utilizzo del questionario, non informazioni specifiche ma tutta la documentazione contabile in possesso del contribuente.
1.1. La censura è Infondata. Dal tenore della sentenza impugnata, con la quale si è ribadita la piena legittimità dell’accertamento, si evince che il Giudice di appello abbia implicitamente rigettato l’eccezione sollevata dallo Studio associato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione (nella specie, di inammissibilità dell’impugnazione del lodo) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (cfr.di recente, tra le tante Cass.n. 17956 del 11/09/2015).
2. Con il secondo motivo, qualora si volesse ritenere che la questione avesse costituito oggetto di pronuncia implicita da parte del Giudice di appello, si deduce la violazione della norma sopra indicata per essersi avvalato, nella sentenza impugnata, l’illegittimo utilizzo dello strumento del questionario.
2.1. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza laddove la parte non ha riportato in ricorso, neppure per estratto, nei suoi contenuti essenziali il questionario inviatole e del quale si desume l’illegittimo utilizzo.
3. Anche il terzo motivo, prospettante violazione di legge, è infondato. La questione controversa è stata risolta di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24823 del 2015. Con detta sentenza è stato ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati (quale l’Irap oggetto di giudizio), le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.ri 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che, nel senso indicato, militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”.
4. Ne consegue, alla luce delle considerazioni che precedono, il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per non avere l’intimata svolto attività difensiva.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, va norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.