CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2018, n. 3049
Tributi – Accise – Ritardato pagamento per forza maggiore – Art. 6, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ammissibilità – Condizioni – Sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi – Circostanze anormali e impreviste
Fatti e ragioni della decisione
La CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia di primo grado che aveva annullato le sanzioni spiccate nei confronti della E. spa per ritardato pagamento di accise relative all’anno 2008, in particolare valorizzando l’esistenza della forza maggiore in relazione all’elevata morosità dei propri clienti, fra i quali vi erano anche Enti pubblici e pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, pure depositando memoria.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente prospetta la violazione dell’art. 6 c. 5 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 56 d.lgs. n. 504/1995, nonché dell’art. 11 c.c. e degli artt. 61 e 63 d.Igs. n. 300/199. La CTR non avrebbe considerato che lo stato di crisi di liquidità dell’impresa, non indotto, peraltro dal Fisco che non era debitore della società ricorrente, non rientrava fra le cause di forza maggiore.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha di recente ritenuto, con riguardo alla materia dell’IVA, ma con affermazione che può senz’altro estendersi alla materia, pure comunitarizzata, delle accise, che ‘…il concetto di forza maggiore, richiamato nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza eurounitarià precisando ancora che ‘…con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19)’ -cfr. Cass. n. 22153/2017.
In tale circostanza si è ancora chiarito che ‘…sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate’. Orbene, dovendosi dare continuità a tale indirizzo che questa Corte condivide, risulta che la CTR, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, tralasciando ogni indagine in ordine all’elemento soggettivo nonché sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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