CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2018, n. 3057
Tributi – ICI – Variazione catastale mediante procedura DOCFA – Obbligo di immediata applicazione della rendita “proposta” e fino a notifica di rendita definitiva
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Pistoia impugnava la sentenza della CTR della Toscana n. 283/16, che aveva riformato la sentenza della CTP di Pistoia n. 334/14, relativa ad un avviso d’accertamento Ici per il 2008 n. 303112/2008.
L’ente ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 74 della legge n. 342/00, degli artt. 17, 20 e 23 del R.D.L. n. 652/39 convertito con legge n. 1249/39, dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/92 e del DM n. 701/94, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero predicato la necessità della notifica della rendita catastale benché fosse il frutto di una richiesta di variazione catastale da parte del contribuente, mediante procedura Docfa. Con un secondo motivo, il comune ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 17, 20 e 23 del R.D.L. n. 652/39 convertito con legge n. 1249/39, degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504/92 e del DM n. 701/94, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in guanto, erroneamente, il giudice d’appello, ha ritenuto non utilizzabile la rendita proposta dal contribuente, in quanto non definitiva, perché non erano ancora decorsi 12 mesi dalla sua proposizione da parte del medesimo contribuente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perché connessi, sono fondati.
Secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21505 del 20/10/2010), in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente.
Alla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi di cui dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6411 del 19/03/2014) nonché alla circostanza che “Ove anche l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, a valere come “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Sent. 16824/2006) consegue l’obbligo del contribuente a corrispondere le somme dovute a titolo di ICI sulla base della “rendita proposta”, indipendentemente dal decorso del termine di cui all’art. 1 cit..
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale, della Toscana, in diversa composizione.
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