CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2018, n. 3064
Tributi – Contenzioso tributario – Controversia riguardante accertamento unico ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA nei confronti di società di persone – Litisconsorzio necessario dei soci – Assenza – Nullità dell’intero procedimento – Rilevabilità d’ufficio
Rilevato che
Con sentenza in data 10 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 15966/33/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della P.S.F. di V.B. & C. Sas, già di C.R., contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che non potevasi condividere la ragione di accoglimento del ricorso originario della società contribuente addotta dal primo giudice, poiché nel caso di specie, non trattandosi di avviso di accertamento derivante esclusivamente dallo scostamento del reddito dichiarato da quello previsto dallo studio di settore, il contraddittorio endoprocedimentale non si poneva quale presupposto di validità formale dell’atto impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che
In via preliminare d’ufficio deve essere rilevata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, poiché allo stesso non hanno partecipato i soci della P.S.F. Sas.
Va infatti ribadito che:
– «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 -01);
– «L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società» (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713 – 01; conforme, Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 01);
– «L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni» (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01).
Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.
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