CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2018, n. 221
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notificazione appello a mezzo del servizio postale – Deposito dell’avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione – Validità – Ricezione da parte del destinatario entro il termine di scadenza per l’impugnazione – Certificazione dell’agente postale
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, relativa a reddito da plusvalenza realizzato a seguito della vendita di un terreno suscettibile di edificazione edificatoria, deducendo il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 16, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, nonché degli artt. 165 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano dichiarato inammissibile il gravame, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione del medesimo appello, al momento della costituzione in giudizio.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
Infine, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011).
Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi par.5.13 e par.6 delle motivazioni).
Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullità della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007). In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).
Nel caso di specie, la sentenza della CTP è stata depositata (secondo l’ufficio ricorrente) il 2.12.10 (vedi p. 3 del ricorso) conseguenzialmente il termine per impugnare scadeva il 17.1.12, ed il plico risulta ricevuto dal contribuente proprio il 17.1.12 (v. p. 3 del ricorso), pertanto, la produzione dell’avviso di ricevimento – sprovvisto della data di spedizione -consente di superare la prova di resistenza sul rispetto del termine per impugnare; inoltre, l’Agenzia, risulta costituita il 14.2.12.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione.
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