CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2018, n. 235
Pubblico impiego – Plurimi e reiterati contratti a tempo determinato – Aumenti retributivi biennali ex art. 53 L. n. 312/1980 – Principio di non discriminazione
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, rigettava l’opposizione proposta dal Ministero dell’istruzione università e ricerca al decreto ingiuntivo con il quale M. I. – che aveva lavorato in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo determinato – aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.531,37, oltre accessori, a titolo di competenze dovute per effetto dell’applicazione degli aumenti retributivi biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312 del 1980;
2. per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR, che con l’unico articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 142 del CCNL 24 luglio 2003 e 146 del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007; dell’art. 3 del DPR n. 399 del 1988; dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del 2011 come convertito dalla legge n. 106 del 2011; dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124; dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980; della Direttiva 99/70/CE; dell’art. 9 co.23 della legge n. 122 del 2010;
Assume che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001; che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente. Infine eccepisce l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980 (che era stato valorizzato dal Tribunale), trattandosi di norma che non ha fra i suoi destinatari 1 supplenti, ma solo i docenti destinatari di incarichi annuali nominati dal Provveditore agli studi ai sensi della l. n. 282 del 1969, figure ormai soppresse ed a cui è stata attribuita la qualifica di dipendenti a tempo indeterminato.
3. M. I. è rimasta intimata;
4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. il ricorso è fondato (solo) nella parte in cui il Ministero contesta la ritenuta applicabilità alla fattispecie del criterio di valorizzazione dell’anzianità previsto dall’art. 53 della l. n. 312/80;
2. quanto al primo rilievo infatti – come già osservato da questa (Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo obiettivo della Direttiva teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
L’ obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” ( Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32);
3. quanto al secondo rilievo, invece, deve osservarsi — in conformità a quanto enunciato da Cass. 22558/2016 cit. – che gli scatti biennali, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.
Nel richiamato arresto, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, l’art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall’art. 15 della legge n. 270 del 1982.
E’ stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo all’art. 53 della legge 312/1980, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell’art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988, e che non rileva, pertanto, che l’art. 53 della legge 312/1980 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal 10° comma dell’art. 82, giacché la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura che esclude l’ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.
E’ stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell’art. 53, relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 – che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l’art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCNL 4 agosto 2011.
E’ stata rilevata infine l’assoluta incompatibilità fra il sistema descritto e gli scatti biennali, che avrebbero finito per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;
4. la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata in relazione alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda e della questione controversa, attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Roma, in diversa composizione.
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