CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Tardiva produzione di documenti in primo grado – Tempestiva e rituale produzione in appello – Entro venti giorni liberi prima dell’udienza – Legittimità
Fatti di causa
Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della S.S. srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6193/33/2015, depositata in data 23/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un’intimazione di pagamento per IRAP dovuta, in relazione all’anno d’imposta 1998, e della correlata cartella di pagamento – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo tardiva, ex art. 32 comma 1 d.lgs. 546/1992, la produzione da parte del Concessionario dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della prodromica cartella.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia Sud, hanno sostenuto che la tardiva produzione di documenti nel giudizio determinando la decadenza della parte da potere di produrli non poteva essere “sanata” in appello, essendo consentita, ex art. 58 d.lgs. 546/1992, soltanto la produzione di “nuovi documenti”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 58 comma 2 d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di valutare i documenti, attestanti la regolare notifica della cartella di pagamento, prodotti con l’atto di appello.
2. La censura è fondata.
Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015), ha ribadito che “l’art. 58 d.lgs. 546/1992 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.
La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, “entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa Sa sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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