CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26483
Pensione di inabilità civile ex art. 12, L. n. 118/1971 – Requisito economico – Reddito individuale – Escluso il cumulo con quello degli altri componenti il nucleo familiare – Non sussiste
Considerato in fatto
1. Ia Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti di accoglimento della domanda di F.P. volta ad ottenere la pensione di inabilità civile. Secondo la Corte il requisito economico indispensabile ai fini del riconoscimento della prestazione doveva essere determinato sulla base del solo reddito individuale escludendo il cumulo con quello degli altri componenti il nucleo familiare ( coniuge).
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Il P. è rimasto intimato.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 12 L. n. 118/1971, dell’art. 26 L. n. 153/1969 come modificato dall’art. 3 D.L. n. 30/1974 conv. in L. n. 114/1974 , dell’art. 14 septies L. n. 33/1980 di conversione con modifiche del D.L. n. 663/1979.
Pone il quesito se per la concessione della pensione di inabilità assuma rilievo non solo il reddito individuale ma anche quello del coniuge.
4. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con alcune recenti pronunce (cfr, ex plurimis, Cass. 4677/2011, n. 5003/2011, n. 10658/2012, n. 697/2014), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76/2013 art. 10 e 6, convertito in L. n. 99/2013, ha enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. n. 118/1971 , art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla L. n. 33/1981, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118/1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato”. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento di cui sopra, dovendosi richiamare le ampie argomentazioni contenute nei precedenti di questa Corte ed in particolare:
– l’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies, comma 5, è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto-ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29/1977. Significativo di tale intento è che per l’attribuzione dell’assegno è bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell’assistito, ma l’importo da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l’assegno (L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue) (attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle INPS il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione).
– la norma, inoltre, rappresenta una deroga all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte Cost. sent. n. 769/1988 e n. 75/1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 °anno) e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Del resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno – fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge – non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti a questa regola sia rimasta assoggettata.
– e difatti, anche successivamente, nella L n 412/1991, art 12 (dal titolo “requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili”), la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1° gennaio 1992 ai fini dell’accertamento, da parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali.
-si aggiunga che il giudice delle leggi (cfr. in particolare le citate sent. N. 769/1988 e n 75/1991) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore.
Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l’aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all’assistenza dell’invalido) di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art 3 Cost. , comma 2.
4. Per le suddette argomentazioni la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del Portale.
Compensa le spese processuali dei giudizi di merito stante il consolidarsi dell’indirizzo interpretativo qui accolto successivamente all’inizio del giudizio . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del P.; compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna l’intimato a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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