CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26507
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Azione impositiva – Termine di decadenza
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, relativa all’iscrizione a ruolo attraverso cartelle di pagamento di una pretesa erariale per Irpef, anni 1990, 1991 e 1992, e ciò, nell’ambito degli eventi calamitosi siciliani di quegli anni, lamentando la violazione dell’art. 138 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero sancito la decadenza dell’ente impositore dalla relativa potestà impositiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.” (Cass. ordd. nn. 7274/14, 16074/14, 956/14).
Nel caso di specie, la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 18.7.2006, quindi, tardivamente, rispetto alla scadenza del 31.12.1998, per effetto dell’applicazione retroattiva dei termini stabiliti dell’art. 1 comma 5 ter del D.L. n. 106 del 2005 convertito con modificazioni nella legge n. 156 del 2005 (v. Cass. ord. n. 16074 citata, ma vedi anche, Cass. n. 1435/05, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora “sub iudice”)”.
In buona sostanza, alla data del 15.12.2002, di cui all’art. 138 comma 1 legge n. 388 citata (non essendosi la ricorrente avvalsa di alcuna regolarizzazione di cui al successivo comma 3 – nel qual caso il termine sarebbe stato posticipato al pagamento dell’ultima rata -), come riconosciuto, per implicito, dallo stesso ufficio (v. parte narrativa del ricorso), il termine per la dichiarazione, secondo l’art. 1 comma 5 ter cit del D.L. n. 106, applicabile sia alle liti pendenti che non pendenti, andava a scadere il 31.12.1998 (cioè, il 31 dicembre del quinto anno successivo, quantomeno per la dichiarazione dell’anno 1992, da presentare entro il 31.12.1993), quindi, la notifica della cartella è tardivo, con decadenza dal potere impositivo.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte della contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Poiché il ricorrente soccombente è un’Amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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