CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2017, n. 21020
Tributi – IVA – IRAP – Controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1323/16/2015, depositata il 30 marzo 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigettò l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale, dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società H.C.E. S.r.l., avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per IVA ed IRAP per l’anno 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 per mancata previa notifica di avviso bonario.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La società resiste con controricorso.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 6 della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando come la corretta interpretazione delle norme richiamate, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, faccia sì che i risultati del controllo non necessitino di previa comunicazione, a pena di nullità, laddove non emerga errore alcuno, ovvero, con riferimento all’art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, «non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».
Il motivo è manifestamente fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare il principio secondo cui il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033), essendosi rilevato che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nella fattispecie, in cui non è controverso in fatto che l’esito del controllo scaturisca dallo stesso contenuto di quanto oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, è pertanto da escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto la notifica del previo avviso di cui alla citata norma.
Di minore portata è, peraltro, la previsione della comunicazione d’irregolarità (quale prevista dall’art. 36 comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972), per l’ipotesi che emerga dal controllo di cui alle citate norme «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», finalizzata ad evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, la cui omissione non è sanzionata a pena di nullità. Si deve quindi concludere, in continuità alla succitata giurisprudenza, nel senso che la sanzione d’invalidità dell’atto impositivo si attagli, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, alle sole ipotesi di «rilevante incertezza» sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154), la cui sussistenza, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, è da escludere nella fattispecie in esame.
Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto dinanzi ribadito, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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