CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2018, n. 3207
Accertamento – Imposta registro, ipotecaria e catastale – Valutazione del giudice di merito – Motivazioni – Valore ad ogni osservazione e argomentazione difensiva delle parti – Non necessaria
L’Agenzia delle entrate, in data 28.11.2008 notificava alla società I.I. s.r.l. a socio unico un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta registro, ipotecaria e catastale con il quale accertava, in relazione al complesso industriale acquistato dalla ricorrente con atto a rogito Notaio O.N. del 30.11.2006, registrato in data 18.12.2006, un maggiore valore pari a €. 501.250,00 calcolando, conseguentemente, maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria per un totale di €. 52.191,60 ed irrogando una sanzione pari a €. 50.124,00.
Il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento veniva parzialmente accolto dalla C.T.P. di Lecco con sentenza n. 17/1/09, la quale rideterminava il valore attribuito al compendio in €. 813.000,00 con le sanzioni al minimo.
Interposto appello dalla contribuente, la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 27.12.2012 del 23.1.2012, depositata il 6.3.2012, confermava la sentenza di primo grado.
Nei confronti della suddetta pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, notificato in data 22.4.2013 sulla base di un motivo.
La difesa erariale si è costituita con controricorso.
1.Con il motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia – in riferimento all’art. 360 n.5 c.p.c. accompagnati da erronea valutazione degli elementi di prova”.
2. Il ricorso non è fondato.
Anche nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla restrizione del sindacato da parte della Cassazione operata dalla l. 134/2012, l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferiva al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, poiché solo al giudice del merito spetta individuare le fonti di convincimento, selezionando le prove e controllandone l’attendibilità (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288); inoltre, la decisività del vizio logico postula la certezza di un differente esito decisorio, non la mera possibilità o probabilità di esso (Cass. 7 dicembre 2004, n. 22979; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3668).
Peraltro la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi emersi nel dibattito processuale che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza impugnata, del procedimento logico che lo ha indotto al suo convincimento. Non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice stesso attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 24198/2013).
Detta situazione processuale non ricorre nel caso in esame, avendo la C.T.R., sia pure in maniera sintetica confermato i quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla sufficiente motivazione dell’atto impositivo e alla correttezza del calcolo dell’imposta.
Nella valutazione globale che il giudice d’appello fonda sui plurimi fattori individuati nell’accertamento dell’ufficio (i valori Orni, lo stato degli immobili, la loro situazione catastale, la loro ubicazione, la data di edificazione) gli oneri di urbanizzazione risultano un elemento tra gli altri, non decisivo in termini di certezza.
A parere del collegio, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato della Corte Suprema secondo cui, nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sul quali fonda il suo convincimento e l’iter logico seguito, anche implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale (Cass., n. 16650/2011). È principio parimenti consolidato quello per cui, ai fini di una adeguata motivazione non è necessario che il giudice del merito dia conto minuzioso di ogni osservazione e di ogni argomentazione difensiva delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragioni che lo hanno condotto alla soluzione adottata, mostrando di avere valutato ogni elemento rilevante per la soluzione stessa (Cass., n. 4540/1982; n. 8702/13).
2. Da ultimo il Collegio osserva che la ricorrente non ha trascritto, anche al fine della specificità del suo ricorso, i punti salienti della consulenza di parte onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, giacché invece la proposta disamina dei passaggi dell’elaborato peritale si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in questa sede.
3. Il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in €.5.600.00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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