CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2018, n. 3210
Restituzione contributi previdenziali obbligatori in eccesso – Imprese alluvionate – Diritto a ripetere il 90% dei contributi ex art. 3 quater, L. n. 17/2007 – Aiuti di Stato illegittimi che non erogabili dall’ordinamento nazionale per violazione delle norme comunitarie – Decisione adottata dalla Commissione europea – Esenzione dall’obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione – Ius superveniens trova applicazione nel caso in disamina di “pagamenti di aiuti in essere”
Rilevato in fatto
che, la Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 511 depositata il 14/6/2012, ha rigettato l’impugnazione dell’INPS avverso la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’istituto previdenziale veniva condannato alla restituzione della somma, asseritamente, versata dalla M. s.a.s di M. S. & c., in eccesso a titolo di contributi assicurativi obbligatori per gli anni 1995-1996-1997, e quantificata in euro 279.334,07;
che, in particolare, la società M. s.a.s. sosteneva di avere subito ingenti danni a causa dell’alluvione che colpì la zona di Alba, sede della stessa società;
che, per quanto qui rileva la Corte territoriale rigettava il gravame, ritenendo che la normativa applicata per la restituzione dei predetti contributi attribuiva alle imprese alluvionate (alluvione Piemonte) il diritto a ripetere il 90% dei contributi INPS, perché l’art. 3 quater, della legge n. 17/2007, aveva espressamente esteso ai versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori i benefici già previsti dalla legge n. 289/2002, e, dall’altro, perché l’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, doveva essere interpretato nel senso che la definizione della posizione contributiva poteva avvenire in favore di chi non aveva ancora pagato solo il 10% del dovuto, ed in favore di coloro che avevano già pagato attraverso il rimborso del 90% di quanto già versato;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS affidandosi a quattro motivi;
che, la Ma-Peli s.a.s. di M. S. difende con controricorso e memoria.
Considerato in diritto
che, con il primo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 T.F.U.E. nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 4, comma 90, legge n. 350/2003, e dell’art. 3 quater, 1° comma, del decreto legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n.17;
che, la tesi dell’INPS è che i benefici contributivi oggetto della presente controversia riconosciuti dal giudice di merito alla società intimata, costituiscano degli aiuti di Stato illegittimi che non possono essere erogati dall’ordinamento nazionale per la palese violazione delle norme di diritto comunitario;
che, con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 81 Cost., e dell’art. 3 quater, della legge n. 300/2006, per avere, la Corte di merito trascurato che, la disciplina recante l’erogazione dei benefici previdenziali ed assicurativi collegati all’alluvione Piemonte, aveva al momento dei benefici riconosciuti alla società controricorrente, esaurito le somme stanziate per l’evento calamitoso;
che, con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 533/1973, per avere la Corte di merito illegittimamente stabilito il termine di decorrenza degli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso;
che, con il quarto motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure erroneamente interpretato la domanda introduttiva, incorrendo in tal modo nel vizio di ultrapetizione;
che, il primo motivo di ricorso s’appalesa, solo, parzialmente fondato, atteso che come orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 28267/17) l’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003 nell’estendere l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2004 (alluvione Piemonte), si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all art. 7, d. l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2,3 e 7 bis, d.l. ult. cit., da parte dell’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione;
che, si é, inoltre, precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell’art. 3 -quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994”, venendo, altresì, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive, non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. n.11123 e 11247 del 2010);
che, la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass.n. 11247/2010, cit.);
che, va, però, dato atto della decisione n. 195/2016 che, in “subiecta materia” ha adottato la Commissione Europea in data 14/8/2015, con la quale si è ritenuto che le misure legislative che avevano istituito i benefici in questione erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, di conseguenza le stesse costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno;
che, comunque, una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno;
che, l’Italia é tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;
che, per quanto attiene gli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lett.b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta, ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame, ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi;
che, infine, la Commissione ha esentato l’Italia dall’obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l’unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell’area colpita;
che, le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (Cass. n. 15354 del 2014);
che, nel caso di specie, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens che, essendo posteriore alla proposizione del ricorso, può e deve essere valutato, dal momento che la questione della spettanza o meno dei benefici (non importa in quale forma) é stata devoluta all’esame di legittimità;
che, costituisce principio consolidato, quello secondo cui, allorché lo ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (Cass. n. 5888 del 2005);
che, controvertendosi nel caso in disamina di “pagamenti di aiuti in essere”, deve trovare piena applicazione lo ius superveniens di cui alla decisione della Commissione sopra citata, restando, invece, irrilevanti le statuizioni della medesima in punto di recupero di aiuti già concessi;
che, occorre ribadire che la decisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sul piano generale il regime delle agevolazioni, ha peraltro, riconosciuto la legittimità dell’intervento legislativo allorquando l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento c.d. “de minimis” applicabile (punto 115 della decisione), ovvero possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (punto 132 della decisione);
che, pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto della società in epigrafe a fruire dei benefici di cui all’art. 4, comma 90, l.n. 350/2003, e successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine, anzitutto, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento “de minimis” (la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio), avuto conto che la soglia di aiuto stabilita con il suddetto regolamento, al di sotto della quale l’art. 92, n.l, TFUE, non é applicabile, rappresenta un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse risultare superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza ( arg. ex Cass. n. 11228 del 2011);
che, qualora difetti la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento “de minimis”, il giudice del rinvio dovrà verificare la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito dalla società a causa dell’alluvione, e dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi;
che, nell’accertare tali presupposti il giudice del rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo il quale, atteso che l’invocazione dello ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite, rappresentano elementi sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, deve essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione e produzione di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (Cass. n.5224 del 1998);
che, gli ulteriori motivi di ricorso appaiono connessi con quello testé divisato, e quindi assorbiti nel primo motivo;
che, alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice che, si individua nella Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto dianzi indicati. Sulle spese dei presente giudizio provvederà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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