CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2018, n. 3267
Accertamento – Scostamento del reddito complessivo netto accertato rispetto a quello dichiarato – Legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria
Rilevato
– che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, di maggiori redditi per l’anno di imposta 2008, la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi, in violazione del disposto di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata;
Considerato
– che con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c.», per avere la CTR sancito l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’Agenzia appellante non aveva prospettato specifiche censure alla sentenza di primo grado in punto di mancanza di riscontro di significativi scostamenti reddituali nel biennio, rilevata dal giudice di primo grado;
– che il motivo di ricorso è all’evidenza fondato e va accolto;
– che, invero, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, l’amministrazione finanziaria in sede di giudizio di secondo grado non solo aveva provveduto a depositare documentazione (ovvero, prospetti dei redditi sintetici degli anni 2007 e 2008) diretta a contrastare l’affermazione dei primi giudici circa l’assenza sub specie di un significativo scostamento tra reddito dichiarato e quello accertato, in almeno due periodi di imposta, come previsto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, ma aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado esponendo nella prima parte del ricorso d’appello (in parte qua riprodotto, per autosufficienza, nel ricorso qui in esame) le ragioni di non condivisione di quella decisione, sostenendo, tra le altre cose, che «Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, per l’operatività dell’accertamento sintetico, occorre fare riferimento al semplice dato fattuale costituito dallo scostamento del reddito complessivo netto accertabile rispetto a quello dichiarato per almeno due anni, non rilevando la ulteriore circostanza che per entrambi gli anni siano o meno pendenti i termini decadenziali previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73»;
– che il motivo di ricorso va accolto anche sul rilievo che i giudici di merito non si sono comunque attenuti al principio, più volte ribadito da questa Corte, e che va confermato, non sussistendo né essendo stati prospettate valide ragioni per discostarsene, secondo cui «nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf. Cass. n. 25553 del 2017, di questa Sottosezione, e la giurisprudenza ivi richiamata);
– che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza sub ipecie dei presupposti legittimanti il ricorso dell’amministrazione finanziaria all’accertamento di tipo sintetico, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, a prescindere dalla prospettazione al riguardo di uno specifico motivo di appello da parte dell’Ufficio finanziario, trattandosi di uno dei presupposti su cui si fondava l’avviso di accertamento che l’amministrazione finanziaria chiedeva confermarsi, in riforma dell’impugnata sentenza;
– che, conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a rivalutare la vicenda processuale e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
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