CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2017, n. 231
IRAP – Professionisti – Rimborso
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
Il 27 settembre 2012 la Commissione Regionale della Campania — in riforma della decisione di primo grado – rigettava la richiesta di M.P., rappresentante di commercio, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata in relazione agli anni 1998/2004, per un totale di € 9.034,79.
Nella decisione impugnata, la CTR ha considerato il rilevante importo di beni strumentali per gli anni 1998 (£ 25.975.000) e 1999 (£ 44.580.000), rimasto invariato negli anni successivi, ritenendo che l’eccedenza del minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale fosse sicuro sintomo di un’organizzazione autonoma, tanto più che l’onere della prova contraria — diversamente dall’opinione dei primi giudici – sarebbe dovuto gravare sul contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a due motivi.
Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 comma 1°, primo periodo, e 3 comma 1° lett. C del D.Lg. 15/12/1997 n. 446, dell’art. 1 L. n. 204/85 e degli artt. 2195 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Assume che l’orientamento seguito dalla CTR (ed espresso nella sentenza 30 marzo 2007 n. 7899 di questa Corte) sarebbe stato superato da altre e più recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità, con riguardo all’attività di lavoro autonomo del rappresentante di commercio. All’uopo, il P. avrebbe dimostrato di svolgere il suo lavoro senza l’ausilio di personale dipendente, con beni strumentali di valore non elevato e qualitativamente di minimo rilievo, senza che controparte fornisse elementi certi a sostegno della propria tesi.
Con la seconda censura, il contribuente denuncia difetto di motivazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., anche con riguardo all’erroneo riferimento ai valori in euro anziché in lire, per gli anni 1998 e 1999.
Ha proposto tempestivo controricorso l’Agenzia intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il primo motivo è fondato.
Il consolidato orientamento di questa Corte – successivo alla sentenza S.U. n. 12108 del 26/05/2009 – è nel senso che “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma primo, primo periodo e 3, comma primo, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, legge 9 maggio 1985, n. 204, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”. (Sez. 5, n. 13095 del 25/07/2012; conf. Sez. 5, n. 2589 del 05/02/2014). Il suddetto indirizzo è stato recentemente ribadito da Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016. In altri termini, è comunque richiesto un accertamento, da parte del giudice, circa la sussistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o dell’utilizzo del lavoro altrui.
Nella specie, la CTR si è limitata alla mera enunciazione dell’esistenza di beni strumentali, senza spiegare quali fossero (anche per poterne cogliere l’eccedenza). L’esistenza di beni in sé non può determinare l’assoggettamento all’IRAP ed, in questo senso, la doglianza deve essere accolta.
La seconda censura va respinta.
All’uopo, basterà rilevare che la CTR ha sufficientemente motivato la sua decisione, attraverso il richiamo all’orientamento della Suprema Corte ed all’entità dei beni strumentali, mentre l’accenno agli euro invece che alle lire e frutto di un evidente lapsus calami e non ha inciso sulla sostanza del convincimento della CTR.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491 - In tema di IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 luglio 2019, n. 19962 - In tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 ottobre 2019, n. 24549 - In tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 2 sentenza n. 27 depositata l' 11 gennaio 2022 - In tema di IRAP, con riguardo all'attività professionale di avvocato, non può farsi discendere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla sola…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…