CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2017, n. 232
Accertamento fiscale – Avviso di accertamento concernente i maggiori ricavi societari
Fatto e diritto
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
Il 26 marzo 2014 la Commissione Regionale della Liguria – in riforma della decisione di primo grado – rigettava la richiesta delle S.S. s.r.l., volta ad ottenere la correzione dell’avviso di accertamento concernente i maggiori ricavi societari, operati attraverso l’applicazione dello studio di settore TD09A, dapprima per un totale di € 109.203,00 e poi, a seguito delle deduzioni della contribuente, limitando lo scostamento ad € 69.000.
Nella sua decisione, la CTR – diversamente dal primo giudice, che aveva considerato prevalente l’attività commerciale – ha ritenuto che l’Ufficio avesse correttamente indicato gli elementi volti a qualificare la prova presuntiva (valutazione delle argomentazioni della società, superate sul rilievo che la quota maggioritaria dei ricavi non riguardasse la mera commercializzazione, e presa d’atto circa la minor redditività dell’azienda rispetto allo studio di settore, con conseguente riduzione dell’accertamento). Ma aggiunto che le sole vendite su fattura non avrebbero potuto rivestire un peso preponderante, mentre la maggior parte dei materiali acquistati dalle S.S. sarebbe stata soggetta ad interventi di adeguamento pre-vendita, rilevanti ai fini dell’inserimento nello studio di settore considerato.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. S.S., affidandosi ad un unico motivo, col quale deduce “motivazione apparente, contraddittoria e perplessa su questione decisiva e rilevante ai fini del decidere”, con conseguente violazione art. 36 comma 2° n. 4 d.lgs 546/1992, art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Assume che la CTR, dopo aver riconosciuto la prevalenza del “non lavorato”, avrebbe ritenuto la circostanza non sufficiente a ritenere applicabile lo studio invocato dalla contribuente. Inoltre il convincimento raggiunto sarebbe stato meramente probabilistico e carente di qualsiasi iter logicoargomentativo. Anche con riguardo alla parte concernente il richiamo al conto economico, vi sarebbe una palese contraddizione fra l’assunto relativo agli acquisti (poi verosimilmente assoggettati ad interventi di manipolazione) e l’opinione precedente circa la prevalenza del non lavorato.
Ha proposto tempestivo controricorso l’Agenzia intimata, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Va premesso che, trattandosi di sentenza soggetta, ratione temporis, al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nella specie è configurabile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Tutti i punti contestati nel motivo sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della CTR, sicché la doglianza è da ritenere inammissibile sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.
La ricorrente, invece, vorrebbe censurare nei termini suddetti un vero e proprio vizio di contraddittoria motivazione, ipotizzando erroneamente la sopravvivenza della figura del vizio di motivazione attraverso la semplice contestazione della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), il che non trova alcun supporto nelle argomentazioni della citata sentenza delle Sezioni Unite (Sez. 6 – 3, n. 13928 del 06/07/2015).
In ogni caso, come premesso ed al di là delle espressioni utilizzate al condizionale, la CTR ha ampiamente e convincentemente giustificato la conclusione che la quota maggioritaria dei ricavi non riguardasse la mera commercializzazione dei prodotti a sua volta acquistati dalla ditta S. (e quindi la conseguente correttezza dello studio di settore applicato in concreto), valorizzando la sostanziale coincidenza delle dimensioni dell’azienda con quelle indicate nello studio nonché l’ampiezza dello spazio per la lavorazione rispetto a quello, assai ridotto, per esposizione e vendita.
Inoltre, la decisione impugnata fa rilevare che il conto economico indica “come assolutamente preponderanti” le vendite di tavole, travi, smussi (euro 487.458,00), legno tartaruga (euro 29.558) ed altri manufatti (euro 559.957,00), a fronte dell’insieme di tutte le altre tipologie di vendita pari ad euro 310.916,00.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite vanno compensate alla luce della giurisprudenza oscillante all’epoca della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16544 depositata il 12 giugno 2023 - L'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37845 - La validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società (di capitali a ristretta base partecipativa o a fortiori di persone), costituisce presupposto…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 - Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3461 depositata il 4 aprile 2023 - Va considerato infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica in punto di quantificazione del danno, in tema di…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…