CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2017, n. 233

Accertamento fiscale – Mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

In fatto e in diritto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte meglio indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento dell’accertamento notificato a S. E. disposto dal giudice di primo grado.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Il procedimento va definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 32 dPR n.600/73 per avere la CTR utilizzato ai fini della decisione i documenti prodotti in giudizio dalla parte contribuente ancorché la stessa non avesse risposto alla richiesta di acquisizione documentale inviatale con il questionario ritualmente inviatole, è inammissibile.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte del l’Amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco-cfr. Cass. n. 11765/2014; Cass.n.22126/2013-.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia non ha documentato che tale avvertimento fosse stato espresso nella richiesta di questionario inviata ai sensi del ricordato art. 32, sicché la censura difetta del carattere dell’autosufficienza.

Il ricorso va quindi rigettato Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.