CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2017, n. 234
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Improponibilità del giudizio di appello e di revocazione nei confronti della società
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificandolo a S.E., G.M.A., L.E., G.A., R.I., n.q. di soci della L. e B. s.r.l. cessata in data 13.11.20101 e cancellata il 7.2.2002, nonché nei confronti della L. e B. s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza resa dalla CTR Molise indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso di revocazione proposto dall’Ufficio nei confronti della L. e B. s.r.l. in liquidazione contro la sentenza resa dalla CTR Molise n.4/4/09.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate ad eccezione della società L. e B. s.r.l., eccependo preliminarmente l’intervenuta cancellazione della società a far data dall’1.1.2004 e l’improponibilità del giudizio di appello e di revocazione nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese.
Il ricorso per revocazione proposto unicamente nei confronti della società dall’Agenzia delle entrate doveva essere dichiarato inammissibile. Ed invero, la società L. e B. s.r.l., come è pacifico fra le parti in giudizio, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2002. Ora, a far data dall’1.1.2004, deve ritenersi che tale sodalizio aveva perduto la capacità processuale(Cass. S.U. 4060-4061 e 4062/2010). Nel caso di specie la società L. e B. s.r.l. propose il ricorso contro la cartella di pagamento, in esito al quale il giudice di primo e di secondo grado, in presenza della società costituita, ha reso due pronunzie. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto il ricorso per revocazione nei confronti dell’anzidetta società in data 28.10.2009, definito dalla CTR con la sentenza depositata il 14.4.2014.
Orbene, appare evidente che il giudizio di revocazione e la successiva sentenza resa dalla CTR del Molise alla quale si riferisce il ricorso qui all’esame della Corte sono stati rispettivamente proposti ed adottati nei confronti di soggetto non più esistente.
Non può che conseguirne, alla stregua dei precedenti delle S.U. sopra richiamati e delle successive pronunzie delle S.U. (Cass.S.U. 6070/6071 e 6072/2013) l’originaria improponibilità del giudizio di revocazione e l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia nei confronti dei soci della società L. e B. s.r.l. S.E., G.M.A., L.E., G.A., R.I., essendo stato notificato a soggetti che non erano stati parte nel giudizio di revocazione definito con la sentenza della CTR in questa sede impugnata.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 ult. comma c.p.c,. dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato ai soci della società L. e B. srl nonché l’improponibilità del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società L. e B. s.r.l.
Ricorrono giusti motivi, in relazione agli interventi chiarificatori di recente intervenuti da parte delle S.U., per compensare le spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite.
P.Q.M.
Visti gli artt.375, 380 bis e 382 ult.c. c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia nei confronti dei soci della società L. e B. s.r.l. S.E., G.M.A., L.E., G.A., R.I..
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improponobilità del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società L. e B. s.r.l.
Compensa le spese del giudizio.
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