CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2018, n. 309

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Prova documentale nuova – Ammissibilità

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che P.I. s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l’appello di Equitalia Sud s.p.a. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società contro un avviso di iscrizione ipotecaria;

Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 comma 1° c.p.c., dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 26 DPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame, nonostante la sua proposizione fuori termine, avrebbe poi ammesso la prova documentale della notifica, in violazione del divieto;

che, col secondo, si assume l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché i giudici di appello avrebbero omesso di indicare l’iter logico-giuridico del loro convincimento;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è manifestamente infondato;

che, per un verso, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 22 maggio 2013, sicché calcolando sei mesi più 46 giorni (ossia l’intero periodo feriale vigente nel 2013), il termine per l’impugnazione scadeva il 6 gennaio (festivo) e doveva ritenersi prorogato al giorno successivo, nel quale l’atto di gravame è stato effettivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario;

che, per altro verso, in materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Sez. 6-5, n. 22776 del 06/11/2015);

che il secondo motivo è inammissibile;

che infatti, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciante in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che la CTR ha esaurientemente motivato in ordine all’unica questione oggetto di appello;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di Equitalia Sud s.p.a., in euro 4.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.