CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2018, n. 310

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento sintetico – Dichiarazione dei redditi – Contraddittorio

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di A.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento in materia IRPEF, per l’anno 2008; che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio avrebbe illegittimamente escluso l’obbligo del V. preventivo contraddittorio e che la circostanza che il coniuge convivente avesse percepito redditi assoggettati a tassazione alla fonte sarebbe stata idonea a dimostrare la correttezza dei redditi dichiarati;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 (nel testo anteriore alle modifiche della I. n. 122/2010), in relazione all’art. 360 n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente previsto come condizione di validità dell’accertamento sintetico il previo contraddittorio fisco/contribuente;

che l’intimato ha resistito con controricorso; che il motivo è fondato;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del d.P.R.n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità (come nella specie) sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Sez. 6- 5, n. 11283 del 31/05/2016); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.