CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2017, n. 14400

Tributi – ICI – Base imponibile – Rendita catastale – Atto di attribuzione anteriore al primo gennaio 2000 – Notificazione dell’atto impositivo successiva all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000 – Decorrenza del termine per l’impugnazione del tributo e della rendita – Dalla data della notificazione – Fondamento

Rilevato

che la Hotel G.G.A. di B.G. & C. s.a.s. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3/4/12, depositata il 20/1/2012, della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che ha respinto l’appello proposto avverso la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso della contribuente avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di liquidazione, notificati dal Comune di Loreto il 19/11/2005, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni dal 2000 al 2003, oltre interessi e sanzioni, avvisi emessi a seguito dell’attribuzione da parte dell’ Ufficio del territorio, in data 12/12/1998, della rendita catastale dell’immobile, risultata superiore a quella presunta in base alla quale era stata pagata l’imposta;

che il Giudice di appello, in particolare, osservava come la dedotta necessità della preventiva pubblicazione della rendita nell’Albo pretorio fosse adempimento da ritenersi superato essendo applicabile, nella fattispecie, l’art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000, trattandosi di rendita adottata prima del 31 dicembre 1999 e di atti impositivi notificati dopo il 10 gennaio 2000;

L’ intimato Comune resiste con controricorso;

Considerato

che, con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR rilevato che la mancata pubblicazione della rendita catastale attribuita all’immobile posseduto dalla società, circostanza pacifica, riverbera le sue conseguenze sulla concreta possibilità per la contribuente di avere compiuta conoscenza della obbligazione tributaria, anche in considerazione della carente motivazione dell’atto di accertamento;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR fatto erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, e della L. n. 342 del 2000, art. 74, e ritenuto che il Comune potesse liquidare la maggiore imposta anche per le annualità precedenti, entro il termine di decadenza, sia pure senza addebito di interessi e sanzioni, pur essendo la rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio inefficace prima della notificazione degli impugnati avvisi di liquidazione;

che le censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate e non meritano accoglimento;

che va anzitutto richiamato il principio, espresso da questa Corte con la sentenza n. 10574/2010, secondo cui « l’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nell’attribuire alla notificazione dell’atto impositivo fondato su atti, adottati entro il 31 dicembre 1999, comportanti l’attribuzione o la modificazione della rendita, valore di notificazione della rendita stessa, non richiede che l’atto impositivo contenga in ogni caso la motivazione sui presupposti e sui criteri di stima seguiti dall’Agenzia del Territorio, configurandosi tale obbligo solo quando deve procedersi alla stima diretta dell’immobile (come nel caso di attribuzione di rendita a fabbricati con destinazione speciale o particolare) e non quando si tratta di semplice variazione di classamento, comportante la sola applicazione all’immobile di valori determinati per legge o per regolamento in relazione al tipo ed alla consistenza del fabbricato. Ne consegue che l’atto di liquidazione il quale riporti i dati di classificazione dell’immobile con la classe, la consistenza e la rendita attribuita in relazione a tali elementi, è sufficiente a consentire al contribuente che individui un errore di classificazione concernente il proprio immobile, o che ritenga non sussistere i requisiti per la variazione catastale, di effettuare l’impugnazione della rendita, aprendo un contenzioso specifico con la Agenzia del Territorio anche sulla base del semplice raffronto di tali dati con quelli su cui in precedenza era stata applicata la imposta »;

che va, inoltre, richiamato il disposto dell’art. 74, L. n. 342 del 2000, comma 1, a mente del quale, “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”, sicché la necessità (sostenuta dalla contribuente) della notificazione degli “atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” costituisce condizione di efficacia degli stessi soltanto dalla data indicata nella norma, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione;

che il legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che da tale giorno gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha affatto voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento ma, piuttosto, ha inteso segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 16031/2009; n. 9203/2007);

che l’art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000, dunque, va interpretato nel senso che qualora – come nella fattispecie in esame – la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce sia stato notificato successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’Albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass. n. 2952/2010; n. 10801/2010; n. 5373/2009);

che, in conclusione, avuto riguardo al regime degli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune di Loreto poteva calcolare legittimamente l’imposta in base alla nuova rendita, anche in mancanza di previa notificazione di questa, e l’ICI dovuta per anni precedenti la notificazione dell’atto impositivo (19/11/2000) è stata correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita dal competente Ufficio, ancorché non preventivamente notificata, non essendo pertinente il riferimento all’omessa affissione all’Albo pretorio, adempimento quest’ultimo richiesto fino al 31 dicembre 1999;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.