CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2017, n. 11394
Imposte dirette – IRPEF – Contenzioso tributario – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che M. T. B. M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento relative all’annualità IRPEF 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato la ritualità della notifica della cartella di pagamento, e la mancata, tempestiva opposizione alla stessa, essendosi il ricorso volto nei soli confronti del sollecito di pagamento;
Considerato: che il ricorso si affida a tre motivi;
che, col primo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D. Lgs n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: il ricorso sarebbe stato proposto, ex art. 3 D. Lgs n. 546/1992, avverso il sollecito e la cartella, con allegazione dei motivi di illegittimità della pretesa tributaria. In ogni caso, in tema di contenzioso tributario, sarebbero stati impugnabili, secondo l’art. 19 D.Lgs. citato, tutti gli atti con i quali si portava a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ormai definita;
che, col secondo, la B. M. eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt. 26 DPR n. 602/1973, 60 DPR n. 600/73 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ritenuto corretta la notifica effettuata dal messo nelle forme dell’art. 60 DPR n. 600/1973, prevista solo per il caso di irreperibilità assoluta, anziché nelle forme dell’art. 140 c.p.c., trattandosi di temporanea assenza del destinatario dalla residenza anagrafica conosciuta;
che, con l’ultimo rilievo, la ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia, tradottasi nella violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di indagare se il ricorso proposto sostanziasse un’impugnazione anche della cartella di pagamento richiamata nel sollecito; che l’intimata si è costituita senza controricorso; che il primo motivo è infondato;
che, nella specie, il sollecito di pagamento faceva seguito alla notifica della cartella esattoriale divenuta definitiva, perché (in tesi) non impugnata nei termini, sicché non integrava una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria e, pertanto, avrebbe potuto essere contestato solo per vizi propri; che, per converso, il secondo motivo deve essere accolto; che, per giurisprudenza consolidata, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. allorquando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, o allorquando costui, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempreché abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Sez. 5, n. 27677 del 11/12/2013);
che, nella specie, la decisione impugnata non da coerentemente conto di tutti i passaggi seguiti per la notificazione della cartella: in tal modo, non è possibile accertare la piena legittimità delle forme seguite, prodromiche alla legittima applicazione dell’art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973. In altri termini, la mancata attestazione dei ripetuti esiti negativi dei tentativi di notifica non consente di reputare sussistente un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto: l’accenno della CTR al rituale perfezionamento della notifica “per compiuta giacenza a seguito del mancato rinvenimento del destinatario all’indirizzo anagrafico” non è evidentemente sufficiente; che il terzo motivo resta assorbito;
che la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla CTR umbra che, in diversa composizione, dovrà esaminare la legittimità della notifica ex art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973, alla luce dei principi sopra esposti e pronunziarsi altresì sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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