CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26605
Pubblico impiego – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Assenza di circostanze oggettive – Motivazione della sentenza impugnata – Illegittimità dell’atto – Mancato esame del motivo di appello
Rilevato
che la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale adottato il 23 dicembre 2008 nei confronti di G. C. e aveva condannato l’Agenzia resistente al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa e quantificato in euro 10.000,00;
che la Corte territoriale ha condiviso, quanto all’illegittimità dell’atto, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado, rilevando che l’amministrazione aveva inteso liberarsi di un lavoratore sgradito ed aveva adottato il provvedimento in assenza di circostanze oggettive dalle quali potesse desumersi che la presenza del C. nell’ufficio fosse causa di disorganizzazione e disfunzioni;
che avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese G. C.;
che il P.G. in data 12 maggio 2017 ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Considerato
1. che con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. “violazione dell’art. 112 c.p.c. – omissione di pronuncia – corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato” e rileva che la Corte territoriale non ha statuito sul motivo di appello, integralmente trascritto in ricorso, con il quale la pronuncia di prime cure era stata censurata anche nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, sebbene il pregiudizio non fosse stato in alcun modo provato dal C., il quale nelle sole conclusioni del ricorso aveva chiesto la condanna dell’amministrazione, senza precisare quali fossero le conseguenze dannose derivate dall’atto asseritamente illegittimo adottato dal datore di lavoro;
2. che sono palesemente infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del controricorrente, in quanto l’impugnazione, proposta avverso sentenza pronunciata dopo l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 69 del 18 giugno 2009, denuncia solo il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il risarcimento del danno, rispetto al quale non rileva che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale;
3. che il ricorso è fondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata si riferisce solo alla illegittimità dell’atto ma non esamina il motivo di appello formulato in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria;
4. che pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, fermo il giudicato formatosi sulla illegittimità del trasferimento, provvederà a statuire sul motivo di appello non esaminato, provvedendo al regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità;
5. che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10226 depositata il 18 aprile 2023 - L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il motivo di gravame…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29542 depositata il 24 ottobre 2023 - Quando la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827 - Trasferimento di un dirigente sindacale per incompatibilità ambientale ed onere della prova del datore di lavoro - I motivi del ricorso per cassazione debbono essere, oltre che specifici e…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2763 depositata il 30 gennaio 2023 - Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2020, n. 26605 - L'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2021, n. 25900 - Appare in limine decisivo il rilievo che eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…