CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26618
Tributi – ICI – Area edificabile – Determinazione del valore ai fini dell’imposta – Parametri di stima – Art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 504/1992
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 8272/3/2015, depositata il 21 settembre 2015, la CTR della Campania, disattendendo l’appello incidentale della sig.ra M.R.D.P., accolse parzialmente l’appello principale proposto dal Comune di Pietramelara avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione ai fini ICI per l’anno 2007, laddove, pur confermando la natura edificabile dell’area oggetto della pretesa impositiva, ne aveva rideterminato il valore nell’importo di €. 2,00 al mq così come in subordine chiesto dalla contribuente, che in via principale aveva chiesto l’annullamento dell’atto impugnato.
Avverso la sentenza della CTR, che aveva stimato in € 8,50 al mq il valore dell’area per la determinazione dell’imponibile ICI, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Comune intimato non ha svolto difese.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata stimato il valore dell’area edificabile, così come già l’avviso di liquidazione impugnato, prescindendo del tutto dai criteri tassativi di cui alla norma del succitato decreto in forza dei quali pervenire al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Con il secondo motivo, che ne costituisce ulteriore sviluppo, la ricorrente denuncia sotto altro profilo la violazione della succitato art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 504/1992, in uno alla violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c., risultando la determinazione del valore dell’area frutto di una determinazione equitativa tra l’importo di € 2,00 al mq, ritenuto dal giudice d’appello incongruo, e quello di € 13,00 fissato dall’ente nell’avviso impugnato, avendo sostanzialmente la CTR sommato all’importo di € 2,00, parificato al costo di un quotidiano con allegato supplemento, la metà del valore stimato dall’ente impositore.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
La pronuncia impugnata, attraverso la statuizione innanzi riassunta, ha totalmente svincolato la stima del valore in comune commercio dell’area ritenuta fabbricabile da quelli che l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 504/1992 individua come i parametri in relazione ai quali detta stima, ai fini della determinazione dell’imponibile ai fini ICI dell’area edificabile, deve essere effettuata.
Essi, come è noto, sono riferiti alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e sono ritenuti tassativi dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia (tra le molte, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 21695 e 21696 del 19 settembre 2017; Cass. sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385), essendo diretti alla considerazione delle effettive potenzialità edificatorie delle aree oggetto della pretesa impositiva.
La sentenza impugnata ha invece totalmente pretermesso la considerazione di detti parametri nella stima del valore dell’area ritenuta fabbricabile, in violazione della succitata norma di legge così come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia di questa Corte.
Essa va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al succitato principio di diritto, ed adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti istruttori, provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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