CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2017, n. 310
Tributi – ICI – Avvisi di accertamento – Area fabbricabile
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale le controricorrenti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 650/26/14, depositata il 27 ottobre 2014, non notificata, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre), previa loro riunione, ha accolto gli appelli separatamente proposti dalle contribuenti C.D. e P.M.C. nei confronti del Comune di Mareno di Piave per la riforma della stessa sentenza di primo grado n. 9/6/13 della CTP di Treviso, che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ciascuna contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI alle stesse rispettivamente notificati, relativi agli anni 2006 e 2007 per area fabbricabile, aveva ridotto il valore dell’area in questione.
La sentenza d’appello riduceva ulteriormente il valore, nella misura di € 6,65 al mq per l’anno 2006 ed in quella di € 7,00 al mq per il 2007, ritenendo di dover determinare il valore venale dell’area in misura pari a quella risultante dalle tabelle dei valori agricoli medi della Regione agraria n. 3, comprendente il Comune di Mareno di Piave ed alla tipologia di terreno (Coltura — Seminativo — Arborato — Irriguo).
Avverso detta pronuncia il suddetto Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso le contribuenti.
Con l’unico motivo l’ente locale ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è manifestamente fondato.
Pur avendo, infatti, la sentenza impugnata, dato atto della classificazione, con riferimento alle annualità oggetto d’accertamento, dell’area in oggetto nel PRG, anche approvato da delibera di Giunta regionale, come zona FP, cioè con la stessa destinazione F (aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi) e dunque fabbricabile, ad iniziativa dei privati, la stessa sentenza ha poi determinato il valore della stessa ai fini della determinazione della base imponibile ICI in base ai valori agricoli medi della regione agraria comprendente il Comune di Mareno di Piave ed al tipo di coltura praticata.
In tal modo la CTR, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, ha, quindi violato il criterio, riferito alle aree fabbricabili, del valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d’imposizione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, che deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati, cioè alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’suo consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, avendo in più occasioni precisato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817) che detti criteri sono tassativi, sicché il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza ai suddetti parametri.
Di qui la fondatezza della censura, senza che possa validamente opporsi dalle contribuenti, come dalle stesse invece eccepito nel controricorso, che parte ricorrente abbia inteso riproporre una questione di merito, preclusa nel presente giudizio di legittimità, circa la congruità del valore attribuito all’area in oggetto, che deve essere pur sempre riferito a quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/1992.
Con riferimento, poi, alle ulteriori deduzioni svolte dalle controricorrenti in memoria, non può condividersi l’assunto secondo cui la sentenza impugnata conterrebbe un accertamento in concreto dell’inedificabilità dell’area non censurato.
Per un verso è irrilevante il fatto che successivamente la maggior parte dell’area — oggetto specifico di contestazione tra le parti – sia stata qualificata come zona F ad iniziativa esclusivamente pubblica, atteso che la destinazione urbanistica perché l’area potesse considerarsi fabbricabile ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICl ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 2 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 504/1992 deve essere riferita a quella in atto secondo le previsioni del PRG alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Per l’altro la pronuncia impugnata omette di considerare che la z.t.o.
FP in cui è ricompresa, per gli anni oggetto di accertamento, per la sua maggiore estensione, l’area in questione, secondo l’art. 52 delle NTA del PRG del Comune di Mareno di Piave, individua tra le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, oltre a quelle destinate alla realizzazione di verde pubblico attrezzato (cui si riferisce la giurisprudenza citata dalle controricorrenti) e parcheggi, anche quelle destinate a strutture di servizio quali attrezzature sanitarie, edifici per attività sociali e ricreative per gli addetti al settore produttivo, mense, locali di ristoro e simili, nonché servizi generali di supporto alle imprese.
A ciò consegue l’erroneità in diritto, denunciata dall’Amministrazione ricorrente nell’unico motivo di ricorso, della statuizione che ha sostanzialmente ritenuto l’area in oggetto come non suscettibile per le contribuenti di qualsivoglia trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.
In accoglimento del ricorso va dunque cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Veneto che, uniformandosi al richiamato principio di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Veneto.
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