CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2017, n. 380
Iscrizione di ipoteca – Oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento senza comunicazione preventiva – Illegittima
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR della Calabria, con sentenza n. 161/01/2015, depositata il 24 febbraio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti del sig. G.O. da Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Crotone, che aveva accolto, limitatamente ai crediti aventi natura tributaria portati dalle cartelle di riferimento, il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria, per omessa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, sebbene fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimata Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso.
In ordine logico va esaminato prioritariamente il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia rilevato la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione senza preventiva comunicazione al contribuente, richiamando, in parte qua, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19667 del 18 settembre 2014, che – esclusa l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 dall’ambito specifico dell’espropriazione, donde l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della regola prescritta dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 – ha tuttavia avuto modo di affermare il principio secondo il quale l’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente, ciò anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del comma 2 bis dello stesso art. 77 del citato decreto, quale aggiunto dall’art. 7, comma del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011.
Orbene, questa Corte, nell’ancora aperto dibattito circa l’ambito e la portata dell’esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale, pur a seguito del nuovo intervento delle Sezioni Unite (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), con riferimento allo specifico oggetto della presente controversia, ha avuto modo di ribadire la necessità che l’iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17612; Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3316), specificando altresì come – laddove nella pur formalmente denunciata violazione di una disposizione nella fattispecie inapplicabile, quale l’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, il contribuente si sia nei fatti doluto di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria – rientri nel potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti l’utilizzazione della normativa che ad essi specificamente si attagli (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7605; Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2015, n. 23875).
Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al secondo motivo, assorbito il primo, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Calabria, alla stregua del principio di diritto affermato, quanto ai limiti della conseguente pronuncia di merito, avuto riguardo ai soli crediti di natura tributaria portati dalle cartelle sottostanti.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Calabria.
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