CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 408

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Vizio di extra petizione – Violazione del principio tra chiesto e pronunciato

Fatti di causa

La Commissione tributaria Regionale della Lombardia – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di F. M. Z. di cartella di pagamento per sanzioni per omesso versamento d’imposta, oltre interessi per l’anno 2011 – in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la prima decisione, annullando la cartella impugnata.

Avverso la sentenza ricorre, affidandosi ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente ed Equitalia Nord s.p.a. non resistono.

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

L’unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c., è manifestamente fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017).

È, invero, pacifico in atti che la domanda proposta con l’impugnazione dell’atto impositivo e tutto il successivo oggetto del contendere riguardava la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora, di cui la contribuente chiedeva l’annullamento – non sussistendo i presupposti per l’applicazione delle sanzioni, dipendendo il comportamento sanzionato da fatto illecito del terzo – laddove, invece, con violazione del principio tra chiesto e pronunciato, la C.T.R. ha annullato integralmente la cartella impugnata.

In ciò si concreta il vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa, trovando il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto. La prospettazione della parte vincola pertanto il giudice a trarre, dai fatti esposti, soltanto l’effetto giuridico domandato, senza introdurne – come invece ha fatto la C.T.R. nella sentenza impugnata – diversi e ulteriori, così radicalmente modificando i termini della controversia (v. Cass. n. 21484 del 2007; Cass. n. 15383 del 2010; n. 26896 del 2014).

La C.T.R., non uniformandosi ai superiori principi, ha pertanto violato le norme che regolano i principi fondamentali il processo civile, cui è soggetto anche il giudizio tributario, fra i quali va compreso quello della rispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che prowederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.