CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 409
Tributi – Accertamento – Riscossione – Pretesa erariale – Notificazione – Istituto del raddoppio del termine
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Società in intestazione e dei soci, di avvisi di accertamento relativi, rispettivamente per la Società ad IRES, IVA ed IRAP e per i soci ad Irpef degli anni 2005 e 2006, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi introduttivi, dichiarando decaduta l’Amministrazione erariale dal potere impositivo per non essere applicabile l’istituto del raddoppio del termine, non sussistendo fattispecie di reato previste dalle disposizioni di cui al d.lgs. n 74/2000, mancando “il presupposto richiesto dalla legge che potrebbe integrare la fattispecie di reato previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. 74/2000 e per il quale vi è l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.”, e non rientrando i reati di cui agli artt. 483 e 460 comma 2 c.p. “tra quelli previsti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 74/2000”.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su due motivi, l’Agenzia delle entrate.
La Società e i soci resistono con controricorso, depositando successiva memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 43 d.p.r. n. 600/73, nella formulazione vigente ante modifiche introdotte dalla l. 208/2015, per avere la C.T.R. ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento per mancata trasmissione della comunicazione avente ad oggetto la commissione di reati tributari.
1.1.La censura, ammissibile, è fondata. Ai fini del raddoppio dei termini in questione, per come disposto dall’art. 37, comma 24, del dl. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che ha modificato l’art. 43, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973 e l’art. 57, comma 2 bis del d.p.r. n. 633/1972 (nei testi applicabili ratione temporis), non è necessaria l’effettiva presentazione della denuncia (né tanto meno la produzione di questa in giudizio). Come, infatti, statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 247/2011), l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché “il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale” e “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”.
Questa Corte, poi, in recenti pronunce (Cass. n. 26037/2016; conf. n. 11195/2017), ha così statuito, chiarendo come devono essere correlati tra loro i successivi interventi legislativi di cui al d.lgs. 128/2015 ed alla l. 208/2015: “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell’art. i della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015” (v. anche Cass. n. 16728/16; 13483/16).
Non essendosi la CTR adeguata ai superiori principi, il motivo va accolto, con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce carenza di motivazione in relazione all’art. 132 comma 2 e 4 c.p.c. e violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CFR fatte proprie le motivazioni della sentenza di primo grado, senza sottoporle ad alcuna valutazione critica.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10777 depositata il 21 aprile 2023 - La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n.…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23662 depositata il 3 agosto 2023 - La disciplina dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18451 - Nel caso di raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 2022 - Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8539 - Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, «non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12835 depositata il 22 aprile 2022 - Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'Irap posto che, non essendo l'Irap un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…