CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2017, n. 17033
Accertamento fiscale – Irpef – Rettifica fiscale – Valore del terreno – Plusvalenza accertata
Rilevato che
Con sentenza in data 3 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 185/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso di N.R. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che il giudizio dato dalla CTP sulla rettifica fiscale in oggetto era pienamente legittimo e fondato, apparendo eccessivo il valore del terreno oggetto della compravendita ripresa a tassazione reddituale per maggior plusvalenza accertata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I’ Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative disciplinanti la motivazione della sentenza tributaria di merito, denunziandone la carenza assoluta/mera apparenza.
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la “non specificità” dei motivi del gravame sottopostole.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
In ordine al primo mezzo, va infatti ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01) ed altresì che «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996); ancor più specificamente che «In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).
La sentenza impugnata è paradigmaticamente rappresentativa delle statuizioni indicate da tali principi di diritto, evidentemente rientrando nell’ipotesi della motivazione “apparente” e per relationem inautonoma, contenendo solo generiche ed apodittiche considerazioni confermative del dictum/della ratio decidendi di prime cure.
Quanto al secondo motivo, va poi anche ribadito che «Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01).
La sentenza impugnata contrasta evidentemente e peraltro immotivatamente anche con tale principio di diritto.
Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, anche con riguardo alla applicabilità al caso concreto dello jus superveniens indicato dal controricorrente (d.lgs. 147/2015).
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.