CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2017, n. 17039
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza apparente – Nullità
Rilevato che
Con sentenza in data 13 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da Di F. S. avverso la sentenza n. 126/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Imperia che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che essendo gli atti impositivi “presupposti” della cartella esattoriale impugnata emessi per omessa dichiarazione tributaria di una società della quale il Di F. era socio e perciò incombendogli il relativo obbligo di vigilanza, non poteva più dolersi della nullità degli atti medesimi, essendosi “cristallizata” la pretesa fiscale portata dalla cartella esattoriale de qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
Considerato che
Con l’unico articolato motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta l’omesso esame di più fatti decisivi controversi da parte della CTR ed in particolare relativamente alla sua responsabilità per le sanzioni ed alle lamentate carenze degli “atti presupposti” della cartella di pagamento impugnata.
La censura è fondata.
Va premesso e ribadito che «L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 – 01).
Orbene è chiaro che l’articolata doglianza del ricorrente non tanto consiste in una censura per “omesso esame” di fatti decisivi e controversi da sussumere nell’ipotesi di critica vincolata ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come enunciato dal ricorrente stesso.
Infatti nello sviluppo del motivo risulta piuttosto che il Di F. abbia inteso censurare la sentenza impugnata per l'”apparenza” della sua motivazione sui motivi di gravame, dunque in buona sostanza deducendone un motivo di nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. in questo senso Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01).
Così riqualificata la censura, la medesima risulta appunto fondata poiché la decisione della CTR paradigmaticamente rientra nelle ipotesi di cui al principio di diritto fissato da detta sentenza delle Sezioni unite, secondo il quale «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
Il giudice di appello infatti sulle due questioni di merito sottoposte con il gravame ossia la responsabilità per le sanzioni e la validità formale degli “atti presupposti” della cartella esattoriale impugnata si è limitato a poche inconcludenti ed apodittiche considerazioni, che sicuramente non danno conto delle ragioni della sua statuizione di rigetto dell’appello interposto dal Di F..
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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