CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23728
Fallimento – Società in liquidazione – Ricorso – Notifica – Residenza liquidatore – Registro imprese
Fatti di causa
Rilevato che:
1. con distinti ricorsi Fallimento C.G. s.r.l. in liquidazione e Equitalia servizi di riscossione s.p.a. impugnano la sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016, con cui è stato accolto il reclamo di C.B., liquidatore di C.G. s.r.l. in liquidazione, e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento della società C.G. s.r.l. in liquidazione, in ciò rilevando che il ricorso introduttivo era stato notificato presso la sede della società e non presso la residenza del liquidatore (indicata nella visura camerale);
2. con il ricorso principale si deducono tre motivi e, in particolare:
– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 15, co. 3, l.f., in quanto la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta correttamente (prima tramite PEC, poi alla sede legale risultante dalla visura della Camera di Commercio ed infine l’atto veniva depositato presso la casa comunale);
– violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 15, co. 3, l.f. e 145 c.p.c., poiché il tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui si chieda il fallimento di una società posta in liquidazione è necessario effettuare le notifiche presso la residenza del liquidatore;
– violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 15 l.f., essendo la società fallita cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta;
3. con il ricorso incidentale si deduce un unico motivo, ossia la violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 15 l.f. in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che il ricorso introduttivo andasse notificato presso la residenza del liquidatore.
Ragioni della decisione
Considerato che:
1. l’art. 15, co. 3, l.f. (come modificato dal d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla I. 17.12.2012, n. 221, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;
2. la Corte Costituzionale, intervenuta sul tema, ha statuito che «a differenza della disposizione di cui a ¡revocato art. 145 c.p.c. – esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure – il riformulato art. 15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di accompagnamento del D.L. n. 179 del 2012, art. 17, il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. E, a tal fine appunto, prevede che il tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo» (Corte cost. 146/2016): infatti, con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, il legislatore ha inteso tutelare la specialità e la complessità degli interessi, segnando, così, l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c.;
3. i motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente per le questioni trattate, sono pertanto manifestamente fondati, anche con riguardo al caso della società cancellata: infatti, come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, – nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede» (Cass. 17946/2016);
4. né la menzionata specialità, e completezza, di disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso della società che, cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, sarebbe situazione normata in modo aggirante il precetto dell’art.15 l.f., che, per la sua portata invece generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche se in forma societaria, cancellata o meno, senza eccezioni ovvero permeabilità del regime ordinario delle notifiche, interamente derogato; ne consegue che «va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (Cass. 602/2017);
5. la stessa ultima pronuncia dà atto che, «introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto – il legislatore del 2012» ha inteso codificare e rafforzare il principio secondo cui «il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico», conclusioni che vanno ripetute anche nella fattispecie prevista dall’art. 10 l.f., che contempla – per l’anno successivo – la ricordata eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta.
Il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
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