CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2017, n. 9343

Accertamento – Cessione di area edificabile – Plusvalenza

Fatti e motivi della decisione

Rilevata che V.T. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l’accertamento notificato al contribuente relativo ad una plusvalenza non dichiarata in relazione a cessione di area edificabile;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione il vizio di ultrapetizione;

Considerato che il secondo motivo prospetta la violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato nonchè l’omessa pronunzia di inammissibilità ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992;

Considerato che con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 67 c.1 lett.b) dpr n. 917/86;

Considerato che con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 67 dpr n. 917/1986 e dell’art. 38 dpr n. 600/73;

Considerato che le doglianze meritano un esame congiunto;

Considerato che la sentenza impugnata ha deciso la controversia relativa alla plusvalenza di terreno sul presupposto che fosse decisiva la misura del valore dell’area determinata in sede di determinazione dell’imposta di registro, dovendosi presumere la congruità di siffatto valore ai fini della quantificazione del valore necessario per la determinazione della plusvalenza di cui all’art. 67 dPR n. 917/1986;

Considerato che questa Corte ha già chiarito che la presunzione circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio ai fini dell’imposta di registro, secondo il disposto dell’art. 5, 3° comma, del D.Lgs. n. 147/2015, disposizione di interpretazione autentica applicabile retroattivamente, ancorchè più volte ritenuta applicabile da questa Corte, non può essere più legittimata solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro- Cass. n. 6135/2016-;

Considerato che la contestazione formulata dalla parte ricorrente in ordine alla decisione impugnata coglie pertanto nel segno;

Considerato che, peraltro, emerge dalla stessa sentenza e dal ricorso per cassazione che il giudice di primo grado aveva escluso l’elemento costitutivo individuato dall’art. 67 ult. cit. nella natura edificatoria dell’area e che tale statuizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate nell’atto di appello che, per converso, si limitò a sostenere l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso di potere applicare la presunzione di corrispondenza del corrispettivo di cessione al valore del bene determinato in sede di accertamento dell’imposta di registro;

Considerato che sulla base di tali considerazioni è ormai definitivamente acclarata l’inesistenza del presupposto per l’applicazione del regime normativo sulle plusvalenze e che, per effetto della caducazione della sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente;

Considerato che l’esito della lite impone la compensazione delle spese del giudizio di merito mentre vanno dichiarate irripetibili le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle di legittimità.