CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29554
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica del ricorso a mezzo raccomandata postale – Termine di costituzione in giudizio – Decorrenza dalla data di ricezione da parte del destinatario
In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Cooperativa Agricola O.O., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata, ritenendo irrilevante il deposito della nota di trasmissione di deposito attestazione appello presentata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni.
La parte intimata, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso, pure depositando memoria. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso e non da quello della ricezione del plico raccomandato contenente il ricorso da parte del destinatario.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento
può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo per l’un verso considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dal deposito dell’elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati all’agenzia postale, ove corredato dei requisiti formali indicati dalle S.U.
Peraltro, giova evidenziare che dall’esame del fascicolo di merito, consentito a questa Corte in relazione alla verifica di ammissibilità dell’impugnazione, risulta la costituzione in giudizio della parte appellante avvenuta presso la CTR Calabria in data 10.4.2012 con il deposito dell’atto di appello e della cartolina di ricevimento nella quale era attestata la data di ricezione del plico – avvenuta in data 9.3.2012- era senz’altro tempestiva, considerando che il giorno 9 aprile coincideva con la festività dell’Angelo, come parimenti tempestivo deve ritenersi l’appello proposto anche considerando l’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata – 19.9.2011 – ed il termine lungo di impugnazione di cui al novellato art.327 c.p.c. Ciò che conclama l’esito positivo della c.d. prova di resistenza nel caso in esame, superando non soltanto quanto ritenuto dalla CTR in motivazione, ma anche i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente in memoria.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.