CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29626
Tributi – IRAP – Rimborso – Diniego – Medico convenzionato con il SSN – Ulteriore attività di odontoiatra – Pluralità di studi professionali ubicati in più comuni – Configurazione del requisito di autonoma organizzazione
Fatti di causa
C.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 1965/40/2016, depositata in data 11/04/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 dal contribuente (esercente l’attività di medico convenzionato con il SSN) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che il contribuente non aveva dimostrato di non avvalersi di autonoma organizzazione, emergendo dalla documentazione in atti che lo stesso non svolgeva la sola attività di medico in regime di convenzione, esercitando anche l’attività di odontoiatra, disponeva di “tre studi situati in diversi ed altrettanti Comuni”, di due unità operative odontoiatriche, ed aveva corrisposto, per le annualità in contestazione, spese per compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale di odontoiatra e per beni strumentali “di importo considerevole”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente e basata su affermazioni generiche ed apodittiche, in violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. 546/1992, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 comma 1, disp. att. c.p.c., non avendo il contribuente sostenuto spese per lavoro dipendente o spese per prestazioni di terzi, se non per l’acquisto di protesi, materiale strettamente necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo due dei Comuni, nei quali erano ubicati gli studi professionali, limitrofi e di dimensioni molto limitate ed utilizzati soltanto per l’esercizio dell’attività di medico in convenzione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta quindi la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, stante l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’assoggettamento ad IRAP.
2. La prima censura è infondata.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare la sussistenza, per gli anni in contestazione, del requisito dell’autonoma organizzazione, valutate le prove offerte dal contribuente. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015).
3. La seconda censura è del pari infondata.
Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016), ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Questa Corte, da ultimo (Cass. 17569/2016), nel confermare l’assoggettabilità ad IRAP del professionista, ha ulteriormente precisato come fosse stato accertato, nel giudizio di merito, oltre al dato della pluralità di studi professionali, il possesso di beni strumentali eccedenti, in relazione all’attività medica svolta, il minimo indispensabile per l’esercizio della professione (cfr. Cass. 221103/2016, nonché Cass. 19011/2016, nella quale si è evidenziato il dato, pacifico, dell’utilizzo della pluralità di studi professionali, da parte del professionista, non solo per lo svolgimento dell’attività convenzionata, ma anche per quella di consulenza professionale resa privatamente).
Ora, nella fattispecie, risulta accertato il dato decisivo della pluralità di studi professionali ubicati, in più comuni, due dei quali risultano destinati anche all’esercizio di attività odontoiatrica, in quanto tale esercizio della professione in una pluralità di studi denota lo svolgimento dell’attività (non solo di medico convenzionato ma anche di odontoiatra) attraverso un processo organizzativo che esula dalla sola esclusiva attività del contribuente (cfr. Cass. 25720/2014; Cass. 19011/2016).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la socombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.