CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 436
Tributi – IRPEF – Indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico – Deduzione contributi volontari versati durante il rapporto di lavoro per riscattare i periodi di servizio ante ruolo – Esclusione
Motivi della decisione
Il contribuente, militare in pensione, ha presentato istanza di rimborso delle ritenute Irpef, applicate al trattamento di fine rapporto. Secondo il contribuente, nel calcolare l’imponibile, il sostituto di imposta non avrebbe detratto adeguatamente i contributi volontari versati durante il rapporto di lavoro, e segnatamente quelli per riscattare i periodi di servizio ante ruolo.
La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la tesi del contribuente secondo cui i contributi di riscatto versati per intero, che in virtù di disposizioni di legge hanno natura obbligatoria, devono essere sottratti all’imponibile, determinando di conseguenza una minore tassazione.
L’Agenzia delle Entrate contesta questo assunto, con un unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 19 comma 2 bis del TUIR (ex art. 17).
Il motivo è fondato. E’ regola già affermata da questa Corte che “a norma dell’art. 2 legge 26 settembre 1985 n. 482, recante modifiche del trattamento tributario della indennità di fine rapporto, dall’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’indennità di buonuscita, che è erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari, tale principio trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come integrato dall’art. 4, comma terzo “quater”, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n. 154 – il quale dispone che l’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota di contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo previdenza – atteso che tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore”, (sez. 1 n. 10584 del 1997). In seguito ribadita anche successivamente alla modifica legislativa intercorsa: “In tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (Sez. 5 n. 8403 del 2013).
Il ricorso va accolto, e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, va deciso nel merito con rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese della fase di merito vanno compensate non essendovi giurisprudenza consolidata in quel momento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mento, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese della fase di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
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