CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 476
Imposta di registro – Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative – Articolo 79, Dpr 131/1986
Motivi della decisione
1. L’agenzia delle Entrare ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 501/01/2012 della C.T.C. Sezione di Torino, con la quale, nel respingere l’appello dell’Ufficio, è stato disposto il rimborso richiesto dal contribuente, ritenendo applicabile al caso di specie la norma più favorevole prevista dall’art. 79 d.P.R. n. 131/1986.
Con un unico motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 79 e 76 T.U. Registro DPR 131/1986 e dell’art. 75 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con vittoria delle spese di giudizio.
2. Con controricorso la società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la questione di diritto oggetto del ricorso relativa all’ambito applicativo della norma di carattere transitorio contenuta nell’articolo 79 del Testo unico dell’imposta di registro è stata risolta con orientamento ormai unanime di questa Corte, al quale il Collegio intende riportarsi. Invero, I”omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell’imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso (Sez. 6-5, ord. n. 17617 del 5/9/2016, n.m.). Risulta, quindi, fondata la censura di violazione di legge mossa dall’Amministrazione finanziaria, concernente l’ambito applicativo della “clausola di salvaguardia” (articolo 79, Dpr 131/1986), che fa salvo il trattamento più favorevole introdotto dal D.P.R. n. 131/1986 rispetto a quello precedentemente previsto, con possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta di registro già pagata; ciò, tuttavia, a condizione che – nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente – lo stesso sia stato tempestivamente impugnato alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. La pronuncia della Commissione tributaria centrale ha eluso un principio generale “che risalta dal ribadito indirizzo di legittimità”. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione – che costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 (e in precedenza dell’articolo 16 del Dpr 636/1972) – lo rende “irretrattabile” e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, in un momento successivo e attraverso un’istanza di rimborso di “quanto asseritamente senza titolo versato”, seppure nel rispetto del termine triennale previsto a pena di decadenza dall’articolo 77 del Dpr 131/1986, il carattere indebito del relativo versamento. In altri termini, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, il rapporto tributario viene fissato – in modo definitivo e non più contestabile – dall’atto impositivo e l’istanza di rimborso non è idonea a riaprire un termine scaduto per contestare un rapporto ormai esaurito, fatto salvo – sussistendone i presupposti – l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 5, n. 15191 del 23/06/2010, Rv. 613914; Cass. 20392/04; conf. 3346/11, 15008/14, 24239/15). Nel caso in esame, la parte ha pagato il successivo avviso di liquidazione nell’anno 1985; ha poi presentato istanza di rimborso il 21/2/1986 in relazione all’imposta liquidata ed assolta nel 1985. L’avviso di liquidazione non è stato opposto.
4. Considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rigetto nel merito della domanda introduttiva, non essendo necessario, per definire la lite, alcun nuovo esame di fatto; che le spese del giudizio di legittimità unitamente a quelle dei tre gradi di merito possono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.
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