CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 482
Tributi – Imposta di registro – Permuta immobiliare di terreni – Mutamento della destinazione d’uso – Determinazione del valore
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 25/06/12 della CTR di Napoli, Sezione distaccata di Salerno n. 12, con la quale, nel respingere l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che “gli effetti civili della permuta nel caso in esame si sono verificati sin dalla data della scrittura privata del 27/9/1979 in quanto mediante questo documento le parti contraenti hanno manifestato la loro volontà di cedere e trasferire a titolo di permuta i terreni già di loro proprietà, con contestuale immissione in possesso dei beni stessi e la dichiarazione a fini fiscali che i terreni ceduti hanno un uguale valore. Con la conseguenza che il valore degli immobili permutati da assoggettare a tassazione resta quello dichiarato nel preliminare anche se successivamente tali valori, in conseguenza della variazione dello strumento urbanistico, hanno subito modifiche (dalla medesima natura agricola, una porzione di uno di essi era ricaduta in zona artigianale commerciale, con conseguente aumento di valore).
Con tre motivi deduce: 1) l’omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c., 18 e 43 lett. b) del DPR n. 131/1986 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; 3) (in via subordinata) l’omesso esame di altro fatto decisivo ((in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
2. Con controricorso ritualmente proposto le parti resistenti hanno chiesto rigettarsi il ricorso”, con vittoria di spese.
3. Con ricorso incidentale condizionato hanno altresì chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge (artt. 65, commi 2 e 4, DPR n. 600/73, 6 I. n. 212/200 e 101, 110 e 328 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost.).
4. Con controricorso l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale sopra menzionato.
5. Tanto premesso, i motivo di ricorso risultano infondati. Invero, nel caso di specie, sebbene le parti non abbiano immediatamente proceduto alla registrazione della scrittura privata conclusa a mò di transazione il 27.6.1979 ed avente ad oggetto la permuta immobiliare di due terreni, uno dei quali poi al momento dell’atto notarile (il 3.8.2007) presentava un valore venale di gran lunga maggiore a seguito del mutamento della destinazione d’uso per modifica dello strumento urbanistico, risulta certo che tale scrittura – alla quale la CTR ha attribuito valore di contratto definitivo con motivazione congrua e scevra da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede – venne conclusa in epoca di gran lunga antecedente alla registrazione dell’atto pubblico. Invero, tale scrittura fu usata nell’ambito di controversia civile tra le parti, instauratasi con atto di citazione del 19.2.1991. Pertanto, tale ultima data è certamente indicativa e rappresentativa di un fatto che stabilisce l’anteriorità della formazione del documento rispetto al momento della successiva registrazione dell’atto pubblico a mezzo del notaio. Di conseguenza, correttamente i giudici di merito hanno considerato – ai fini del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – la misura determinata dalla parte con riguardo al valore vigente all’epoca della stipula o meglio alla data di instaurazione del contenzioso civile volto proprio all’esecuzione in forma specifica tra le parti dell’obbligo assunto con l’atto di permuta sopra richiamato.
6. Va pertanto rigettato il ricorso, con conseguente inammissibilità del controricorso delle parti resistenti per carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità unitamente a quelle dei tre gradi di merito possono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa interamente le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.
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