CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 514
Pensione di invalidità -Pensione supplementare – Contributi versati nella gestione separata
Rilevato
Che la Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 118/2012 ha accolto solo quanto alla decorrenza degli interessi l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di E.L. e di M.N., titolari di pensione di invalidità, tesa ad ottenere la condanna dell’Istituto all’erogazione in proprio favore della pensione supplementare relativa a contributi versati nella gestione separata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e non dalla data della prima finestra utile ai fini della pensione di vecchiaia, secondo le scadenze della legge 247/2007;
che la Corte territoriale ha ritenuto che la pensione supplementare di cui all’art. 5 della I. n. 1338/1962 non possa considerarsi come prestazione accessoria rispetto ad altra principale e, come tale, non si possa ritenere attratta all’interno della previsione dell’art. 1 comma 5 della legge n. 247/2007;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato ad unico motivo con il quale viene dedotta la violazione e o falsa applicazione dell’art. 1 commi 5° e 6° della legge n. 247/2007 e dell’art. 5 della legge n. 1338/1962 in relazione alla diversa interpretazione che doveva darsi della legge n. 247/2007 che aveva introdotto criteri nuovi e generali sui requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
che E.L. e M.N. hanno proposto contro ricorso illustrato da memoria;
che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Considerato
Che con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente critica la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre”, in virtù del quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non si applichi anche alla pensione supplementare;
che questa Corte di cassazione, con le sentenze n. 9293/2016, 15500/2017 e 15393/2017, ha già avuto modo di fissare il principio secondo cui, costituendo la pensione supplementare un beneficio autonomo, il regime dell’età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione ;
che l’art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, recante attuazione dell’art. 2, comma 32, I. n. 335/1995, per ciò che riguarda l’assetto della c.d. Gestione separata, nel prevedere che qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5, I. n. 1338/1962, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, I. n. 335/1995, contiene infatti un rinvio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, di talché il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi “cristallizzato” in epoca precedente (così Cass. n. 9293 del 2016, cit.);
che, da quanto sopra, segue che, avendo gli odierni contro ricorrenti presentato le rispettive domande di pensione supplementare in data 25 agosto 2008 e 3.9.2008 (come emerge in modo incontestato dagli atti), ossia in date successive all’entrata in vigore dell’art. 1, I. n. 247/2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorre far riferimento per stabilire se essi avessero maturato o meno i requisiti per la liquidazione della prestazione;
che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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