CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2017, n. 17111
Tributi – Riscossione – Iscrizione a ruolo – Controversie relative all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, DPR n. 602 del 1973 – Disciplina successiva alla Legge n. 248 del 2006 – Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario – Natura del credito – Rilevanza
Fatto
L’avv. A.P., in proprio, citava in giudizio Equitalia Sud s.p.a. davanti al Tribunale di Napoli Nord e, premesso che era stata iscritta ipoteca legale su beni dell’esponente, chiedeva la riduzione delle iscrizioni ipotecarie eccedenti di un terzo l’importo del credito iscritto oltre al risarcimento di danni Equitalia Sud, costituitasi in giudizio eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione ai ruoli emessi per la riscossione di crediti tributari.
L’esponente proponeva regolamento di giurisdizione chiedendo che venisse accertata la giurisdizione del Tribunale di Napoli nord e depositava memoria
La concessionaria non svolgeva attività difensiva.
Ragioni della decisione
La norma di cui all’art. 19, comma 1, lett. e bis, d. Igs 546/92, a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, prevede che l’iscrizione dell’ ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Tale modifica, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca.
Pacifico è che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel « non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la
giurisprudenza speciale) le materie attribuite » a dette giurisdizioni speciali e nell’«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni.
In forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l’opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell’atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria.
Ove l’iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l’impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria cfr Sez. Un. n. 14831/2008 per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta davanti al giudice tributario).
È irrilevante, invece, la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l’iscrizione di ipoteca. (Cass. Sez. 5, sent. n. 20055 del 2015).
Il giudice ordinario dovrà, quindi trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria, e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.
La parziale soccombenza e la particolarità della questione consentono di ritenere compensate le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti non tributari e per la domanda di risarcimento danni e la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle tributarie.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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