CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2017, n. 11632
Tributi – Agevolazioni fiscali “prima casa” – Revoca – Caratteristiche di lusso dell’immobile – Stima della superficie – Relazione tecnica dell’Ufficio – Prova contraria – Perizia tecnica di parte – Valutazione del giudice – Obbligo
Esposizione dei fatti di causa
1. Dell’O. D. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il 22.12.2004. La commissione tributaria provinciale di Teramo rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dal CTR dell’Abruzzo sul rilievo:
a) che l’eccepito vizio di notifica dell’atto impositivo doveva ritenersi sanato dal fatto che il contribuente aveva ritualmente proposto ricorso e si era compiutamente difeso nel giudizio di primo grado;
b) che l’atto impositivo era sufficientemente motivato, come era dimostrato dal fatto che il contribuente lo aveva impugnato contestandone le ragioni;
c) che l’immobile aveva le caratteristiche ” di lusso”, dato che dalla relazione tecnica dell’agenzia del territorio si evinceva che esso aveva una superficie pari a mq. 289.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi illustrati con memoria. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 137 e 139 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere fosse rituale la notifica dell’atto impositivo, posto che esso era stato notificato presso il domicilio della di lui madre che non risultava essere convivente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 legge 241/1990 e 7 legge 212/2000. Sostiene che l’atto impositivo, di cui trascrive il testo, non era motivato in quanto non conteneva indicazioni circa il fatto specifico che determinava la caratteristica ” di lusso” dell’immobile.
5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto in alcun modo della perizia prodotta dal contribuente, secondo la quale l’immobile aveva la superficie di mq.227.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Va considerato, invero, che, come rilevato dalla CTR, il contribuente ha proposto tempestivo ricorso avverso l’atto impositivo, il che induce a ritenere sanata la nullità della notifica effettuata all’indirizzo presso il quale risiedeva la madre non convivente. Occorre sul punto richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, applicabile anche nel caso di specie sussistendo l’eadem ratio, secondo cui “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tune, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..”
2. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. 11560/2016; Cass.6394/2011; Cass. 14027/2012) che “in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specifiche ragioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”. L’atto deve enunciare dunque i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione della norma nel ritenere implicitamente che l’avviso di liquidazione – di cui il ricorrente ha trascritto il testo nel ricorso adempiendo, così, all’onere dell’autosufficienza – fosse sufficientemente motivato, dato che esso conteneva la precisazione che la revoca delle agevolazioni era dipesa dal fatto che l’immobile acquistato non corrispondeva ai criteri fissati dal D.M. 2 agosto 1969 per le abitazioni non di lusso, avendo la superficie di mq. 289. E solo con l’impugnazione del provvedimento il contribuente aveva l’onere di contestare la ritenuta sussistenza degli elementi che facevano ritenere di lusso l’abitazione.
3. Il terzo motivo è fondato. Mette conto considerare che la corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della riforma operata con la legge n. 134/2012, sussiste quando la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 25714/2014; Cass. n. 5444/2006; Cass. 1875/05). Ora, la CTR ha basato il proprio giudizio sulla relazione tecnica dell’agenzia del territorio, da cui si evinceva che l’immobile aveva una superficie pari a mq. 289, senza dare conto delle ragioni che inducevano a ritenere non attendibili le risultanze della perizia prodotta dalla parte, secondo la quale l’immobile aveva la superficie di mq.227.
Dall’accoglimento del terzo motivo deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.
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