CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2016, n. 25470

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso per revocazione – Oggetto – Omesso esame di prove documentali invocate dalle parti, ovvero erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie – Esclusione

D.F.R. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9729/2014, con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR Calabria n. 156/01/2010.

La Corte dichiarava l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva denunciato l’omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alle prestazioni indicate nelle fatture emesse da altra ditta (D.M.) perché generico ed in quanto mirava a proporre una differente valutazione del materiale probatorio al vaglio del giudice di merito.

La Corte rigettava pure gli altri motivi di ricorso, avuto riguardo al denunziato vizio di omessa pronuncia in ordine alla mancata motivazione dell’avviso di accertamento ed alla mancata indicazione del metodo seguito dall’Agenzia nel motivare l’avviso di accertamento. Con riferimento, invece, all’applicabilità dello jus superveniens di cui al DL 16/2012, in ordine alla deducibilità dei costi anche per operazioni soggettivamente inesistenti, questione sollevata in memoria dal contribuente, la Corte, premesso che la suddetta deducibilità non operava ove i costi suddetti fossero in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, rilevava che nel caso di specie il contribuente non aveva provato la sussistenza, in concreto, di detti requisiti.

La ricorrente assume che l’ordinanza qui impugnata sarebbe viziata da due errori di carattere revocatorio, ex art. 395 n. 4) cpc.

Il primo inficerebbe la statuizione con la quale l’ordinanza impugnata ha affermato l’inammissibilità della censura sollevata dal contribuente qualificandola come “generica”, fondando detta statuizione sul fatto che questi non aveva riportato il contenuto delle fatture rilasciate da D.M..

Secondo la prospettazione del ricorrente, da un lato, il contenuto delle fatture in oggetto era stato indicato, dall’altro, le stesse fatture erano state allegate in copia al ricorso per cassazione ed il loro contenuto era stato riportato integralmente nella memoria ex art. 380 bis cpc.

Il primo motivo appare inammissibile per assenza del carattere di decisività del fatto (Cass. 10544/2002), di guisa che dalla sua diversa considerazione discenderebbe con certezza una decisione diversa (Cass. 914/1996).

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha infatti affermato l’inammissibilità della censura del ricorrente per due distinte rationes decidendi, l’una derivante dalla genericità del motivo, l’altra afferente al fatto che la censura tendeva a proporre una differente valutazione del materiale probatorio, rispetto a quella già effettuata dal giudice di merito.

Il dedotto errore revocatorio si riferisce alla sola valutazione di genericità del motivo – in quanto non corredato dalla specifica descrizione delle fatture ivi richiamate – e non anche all’ulteriore rilievo di inammissibilità, derivante dalla circostanza che la censura implicava il riesame di materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito.

Non può dunque ritenersi che il dedotto errore sia stato motivo essenziale, determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. 25376/2006).

Sotto altro profilo si rileva che il denunziato vizio si risolve, in realtà, nella contestazione di un errore nella valutazione da parte della Corte sulle modalità di formulazione del motivo e sulla errata applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, che non appaiono in sé riconducibili al paradigma dell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4) cpc, il quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve presentare i caratteri di evidenza ed obiettività (cfr. ex multis Cass. 4456/2015).

Con il secondo motivo si censura la statuizione con la quale l’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per la deducibilità dei costi in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti in forza del D.I. 16/2012.

Secondo la prospettazione del contribuente l’ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione la sentenza definitiva di assoluzione ex art. 530 cpp in suo favore, omettendo così, in conseguenza di un’errata percezione della realtà fattuale, di rilevare che detta sentenza integrava, di per sé, il presupposto per l’applicazione dello jus superveniens in tema di deducibilità dei costi da reato ex art. 8 D.I. 2.3.2012 n.16.

La sentenza di assoluzione del contribuente e la Circ. 32/E del 3.8.2012 – allegata alla memoria depositata ex art. 380 bis – costituirebbero fatti obiettivi e decisivi, che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente omesso di considerare.

Pure tale motivo deve ritenersi inammissibile.

L’errore revocatorio non è invero ravvisabile nei casi, come quello in esame, aventi ad oggetto l’omesso esame di prove documentali invocate dalle parti, ovvero l’erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio che esula dal perimetro del giudizio revocatorio.

La questione della deducibilità dei costi per effetto dello jus superveniens di cui al D.I. n. 16/2012 risulta specificamente presa in esame nell’ordinanza impugnata, mentre la valutazione di carenza, nel caso di specie, dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza, con conseguente implicito giudizio di irrilevanza della pronuncia di assoluzione ex art. 530 cpp del contribuente, anche alla luce della circolare dell’Agenzia n. 32/L del 3.8.2012 (citata nella memoria ex art. 380 bis), appaiono, in astratto, riconducibili ad una incompleta od erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, e non anche al travisamento della prova, che implica non già una valutazione ma la constatazione o accertamento che quel dato o elemento utilizzato nella pronuncia è contraddetto da uno specifico atto processuale (Cass. 12362/2006).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in per 5.600,00 € per onorari oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pan a quello dovuto per il ricorso principale.

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