CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29759
Risarcimento iure hereditatis – Danno biologico di titolarità del de cuius – Rigetto – Condizione del lavoratore nell’intervallo tra la manifestazione della malattia e la morte – Non rileva – Danno da inabilità temporanea assoluta – Capacità recuperatoria o stabilizzatrice della salute irreversibilmente compromessa
Rilevato
che con sentenza del 16 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Trieste e rigettava la domanda proposta da V.G., N.Z. e A.Z., quali eredi di G.Z. nei confronti di P.O., M.D. nella loro qualità di direttori dello stabilimento F. di R.T. di S.L. e della stessa F. S.p.A., avente ad oggetto il risarcimento iure hereditatis del danno biologico di titolarità del de cuius; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, a fronte delle carenze di allegazione e prova in ordine alla condizione dello Z. nell’intervallo tra la manifestazione della malattia ed il decesso, il danno risarcibile limitato alla sola inabilità temporanea assoluta relativamente a tutto il periodo e tenuto conto del riconoscimento da parte dell’INAIL dei postumi permanenti pari al 100%, da considerarsi, tuttavia, non stabilizzati, dall’altro non assoggettata a gravame la quantificazione del danno ed omessa l’indicazione di elementi atti a consentire la personalizzazione dello stesso; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Z., affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la sola F., che ha poi presentato memoria, depositata altresì da P.O., peraltro non costituitosi;
Considerato
che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver disconosciuto, in relazione alla stabilizzazione dei postumi permanenti della patologia sofferta nel non breve lasso di tempo intercorso tra l’insorgere della stessa ed il sopravvenire del decesso, la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno biologico rapportata al consolidamento dell’invalidità permanente;
– che il motivo è fondato intendendo questo Collegio far proprie le argomentazioni espresse da questa Corte con la sentenza del 18.1.2011, n. 1072, in base alle quali “nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede.
In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente il 100%, con l’ulteriore fattore “aggravante, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno diu stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quantomeno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa.
La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non “migliora”) né si stabilizza ma degrada verso la morte; quest’ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute … ma non la “progressione” verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita (in tal senso Cass., sez. 3^, 23.6.2006, n. 3766)”;
– che, a tale stregua, si deve accogliere il principio espresso nella predetta sentenza, secondo cui, in caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (in senso non dissimile si erano espresse, peraltro, Cass., sez. 3^, 14.2.2007, n. 3260 e Cass. sez. 3^, 2.4.2001, n. 4783);
che, inoltre, si deve ritenere che, qualora il giudice si determini all’applicazione dei criteri di liquidazione tabellare o a punto, debba necessariamente procedere alla cd. “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto, atteso che, come già più volte ribadito da questa Corte, la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice; che, peraltro, si deve ritenere, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, che gli eredi Z., avevano proposto idonea impugnazione della sentenza di primo grado riguardo al profilo dell’inabilità temporanea in caso di morte non immediata del soggetto ammalatosi;
che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che provvederà in conformità, disponendo altresì anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 - E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36841 depositata il 15 dicembre 2022 - Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 - Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30879 - La rendita ai superstiti costituisce quindi una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure successionis; il diritto non appartiene al patrimonio del defunto perché nasce…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2019, n. 13645 - Dall'ammontare complessivo del danno biologico, andrà detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…