CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3276

Tributi – Imposte sui redditi – Omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in paesi black list – Lista Falciani – Presunzione legale di evasione

Atteso che

In ordine ad atto di contestazione emesso nei confronti di P.E.S. per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Svizzera nell’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Da anteporre nell’esame per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione: il motivo è infondato, poiché il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio deciderteli (assenza di prove a conforto delle risultanze della c.d. Lista Falciani), sicché non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. SU 22232/2016).

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 12, D.L. 78/2009 e il terzo violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello ignorato la presunzione legale di evasione: i motivi sono fondati, poiché, innestando la ratio decidendi sul rilievo che «l’Agenzia delle Entrate non ha dedotto alcun elemento ulteriore a conforto di quanto riportato nella Lista Falciani», il giudice d’appello ha mostrato di disapplicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate (art. 12 d.l. 78/2009, conv. I. 102/2009), oltre a discostarsi dal principio di legittimità espresso proprio riguardo alla Lista Falciani, per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso (Cass. 8605/2015), ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari (Cass. 9760/2015).

– Il ricorso va accolto nei motivi primo e terzo, respinto il secondo; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.